Via libera del Garante per la protezione dei dati personali al provvedimento delle Entrate - di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con il quale sono individuati i dati informativi da comunicare all'Agenzia in relazione agli elenchi clienti e fornitori dei soggetti passivi Iva, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.

A regime, il termine per la trasmissione è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, è posticipato al 15 ottobre per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre per chi ha realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale.

Il provvedimento individua le informazioni da trasmettere all'Agenzia con riferimento agli elenchi clienti e fornitori dei soggetti passivi Iva, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.

L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in pratica, dovranno comunicare i dati fondamentali delle fatture d'acquisto e di vendita.

In particolare, a regime, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi

anno cui si riferisce la comunicazione

codice fiscale ed eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture

codice fiscale e partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva

per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente

l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.

Entrando più nel dettaglio, va sottolineata l'esclusione dalla trasmissione dei dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, in quanto informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria, mentre occorrerà specificare i dati riferiti alle esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.

Dall'esame del tracciato telematico predisposto per la trasmissione dei dati emerge, inoltre, la presenza di un apposito campo per l'indicazione delle operazioni imponibili documentate attraverso fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta: la scelta è stata operata per permettere la trasmissione di particolari operazioni, come quelle relative al commercio di beni usati ovvero quelle effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, per le quali valgono specifiche disposizioni normative.

Un altro aspetto importante del provvedimento riguarda la modalità di individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell'anno di riferimento: il soggetto obbligato dovrà far riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione, indipendentemente, quindi, dal momento della contabilizzazione dell'operazione.

Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti - che potranno rivolgersi anche agli intermediari abilitati - utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto - a regime - per il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del provvedimento avviene nel corso dell'anno 2007, limitatamente al solo anno 2006, il termine di trasmissione è posticipato al 15 ottobre 2007 per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre 2007 per i soggetti che nel 2006 hanno realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale.

Inoltre, anche aderendo alle richieste avanzate dai rappresentanti delle Associazioni di categoria al Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate, al fine di contenere l'impatto del nuovo adempimento ed evitare eventuali aggravi per il contribuente, sono state disposte alcune specifiche previsioni, limitatamente agli anni di riferimento 2006 e 2007:

l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva

sarà possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore

è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi

è esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.

Sempre con esclusivo riferimento agli anni 2006 e 2007, è da notare che nel tracciato telematico è stato previsto un apposito campo relativo alle fatture di acquisto in cui sono separatamente indicati l'imponibile e la relativa imposta, ma che sono state registrate, in deroga all'articolo 25 del Dpr n. 633/1972, senza distinguere tra l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta.

L'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro) prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997. Come precisato nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, è comunque possibile regolarizzare eventuali violazioni ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

L'avvio del flusso informativo consentirà all'Amministrazione finanziaria di migliorare l'efficacia e la tempestività delle operazioni di selezione e di controllo, soprattutto nei confronti di soggetti che effettuano operazioni fraudolente in campo Iva.

Per quanto, quindi, il nuovo obbligo di trasmissione rappresenti un ulteriore adempimento per una parte dei contribuenti, lo stesso è mirato a prevenire fenomeni di frode che alterano gli equilibri di mercato a discapito dei soggetti che operano in maniera corretta.

Fonte: Gianluigi Galati

0 commenti:

 
Top