La modifica più rilevante introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 al sistema di determinazione

dell’Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni

dall’imposta lorda.

Dal 1° gennaio 2007, quindi, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono di una riduzione

dell’Irpef nella misura indicata dal nuovo art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Prima di illustrare nei dettagli il meccanismo che regola il riconoscimento delle nuove detrazioni, riportiamo

le regole in vigore nell’anno 2006, che sono quelle di cui ancora i contribuenti dovranno tener

conto per la compilazione del modello Unico 2007 (dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta

2006).

In riferimento all’anno d’imposta 2006, per i familiari a carico spettano le seguenti deduzioni dal reddito

imponibile dichiarato ai fini Irpef:

 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

 2.900 euro per ciascun figlio e per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che

conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità

giudiziaria.

In determinati casi, sono previste per il figlio a carico deduzioni maggiori. In particolare:

 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;

 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente

non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,

ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato

o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;

 3.700 euro, per il figlio portatore di handicap.

QUANDO SPETTA E COME VA DIVISA LA DEDUZIONE

Le deduzioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell’anno in cui si verificano a quello

in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

La deduzione per il coniuge e per i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se nel corso dell’anno il

reddito del familiare ha superato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della “no tax area”.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell’abitazione principale

e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e

consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa

e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa,

e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l’attività in Paesi limitrofi

o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

La deduzione per i figli (e quella per gli altri familiari a carico) può essere ripartita tra i genitori (o gli

aventi diritto) in modo discrezionale.

Spetta, invece, per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro è fiscalmente a carico del primo e nei

seguenti altri casi:

 per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente

separato;

 per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente

ed effettivamente separato.

Quando l’altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente

ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a

carico (3.200 euro) e per gli altri figli alla deduzione per loro prevista.

Se si usufruisce per il primo figlio della deduzione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto,

solo per questo figlio, alla deduzione per i minori di tre anni.

Nel caso in cui per un figlio spetta la deduzione prevista per il coniuge a carico, è possibile calcolare

la deduzione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il

figlio a carico.

Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente

o non risiedono in Italia.

La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno

superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a 2.840,51 euro, purché conviventi o beneficiari

di assegno alimentare) la deduzione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione

all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.

LE NUOVE DETRAZIONI IN VIGORE DAL 2007

Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d’imposta.

Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo

posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo

che tale importo diminuisca con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito

complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli

altri familiari.

PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il

riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

 il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane

pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;

 l’attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;

 l’assegnazione dell’intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;

 la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge

a carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente

non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,

oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato

o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

DETRAZIONI PER I FIGLI

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni).

Essa aumenta dei seguenti importi:

 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;

 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante

varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente

(assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene

dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

La formula per il calcolo:

detrazione “teorica” X (95.000 - reddito complessivo)/95.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000

euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000

per quattro, e così via.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente

ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore

che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, nel caso di incapienza dell’imposta

del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può

beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere

chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione

dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

LE NUOVE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale

ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora

disposto per legge che:

 se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto

o condiviso, va ripartita al 50 per cento;

 quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha

un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi

di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.

In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione

ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione

fruita.

DETRAZIONI PER I NON RESIDENTI

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti avranno diritto alle detrazioni per

carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile

a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono

un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

DETRAZIONI PER IL CONIUGE

La detrazione “teorica” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L’ammontare effettivamente

spettante varia in funzione del reddito.

L’unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo

del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno

di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è

previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

DETRAZIONI PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce

man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente

che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con

il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da

prendere in considerazione sarà 0,4869).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando

il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita

pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

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