Come noto, la flessibilità del congedo di maternità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal nono mese di gravidanza) fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso oppure il medico dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve presentare un’apposita domanda sia al datore di lavoro sia all’Inps, corredata da certificazione sanitaria – acquisita durante il settimo mese di gravidanza – attestante i presupposti di permanenza al lavoro. Con il messaggio 13279 del 25 maggio 2007, l’Istituto fornisce alcune precisazioni a riguardo.

0 commenti:

 
Top