A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per i nuclei familiari con due o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono persone inabili, non può essere inferiore – a parità di reddito e composizione numerica – a quello spettante ai nuclei familiari equivalenti nei quali, però, non sono presenti componenti inabili. È quanto stabilisce il decreto del 7 marzo 2007 del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e dell’economia. Pertanto, le tabelle 14 e 15 allegate alle precedenti circolari 13 e 26/2007, sono sostituite dalle nuove tabelle allegate alla circolare 88 del 18 maggio 2007. Sulla base di tali tabelle, quindi, i datori di lavoro dovranno rideterminare gli importi spettanti ai lavoratori aventi diritto, pagando l’intero importo in caso di nuove domande oppure la differenza con quanto già corrisposto in caso di pagamenti già in corso.

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