Il 13 febbraio 2007 la Commissione Ue ha adottato una decisione (IP/07/176) in cui sostiene che alcuni regimi di tassazione delle società applicati da cantoni svizzeri a favore di società di partecipazione, miste e di gestione costituiscono aiuti di Stato e pertanto risultano incompatibili con le norme contenute nell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972.
Come noto, la Confederazione svizzera si compone di 26 Cantoni che, secondo quanto indicato dalla Costituzione, dispongono di una propria sovranità impositiva, limitata dalla concorrente sovranità impositiva federale e dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione.
L’incompatibilità normativa
A seguito delle denunce di alcuni Stati membri, dei membri del Parlamento e di alcune imprese, la Commissione UE ha riesaminato alcuni regimi fiscali cantonali per valutarne la compatibilità con l’articolo 23 del citato accordo che così dispone: "Sono incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera: ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci; lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle parti contraenti o in una parte sostanziale di questo; ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Se una parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27".
L’analisi della Commissione si è orientata verso la normativa che consente ai cantoni di esentare parzialmente o completamente gli utili realizzati all’estero dall’imposta cantonale o municipale sulle società. La Commissione ha rilevato come la presenza di tali norme abbia rappresentato un incentivo nel tempo per le multinazionali che hanno stabilito le proprie sedi in Cantoni come quelli di Zug e Schwyz.
Cantoni di Zug e Schwyz
In particolare, nel cantone di Zug le holding companies sono esenti dalle imposte cantonali e municipali e sono unicamente soggette al pagamento delle imposte sul reddito nella misura del:
4 per cento per un reddito imponibile fino a 100mila franchi svizzeri
7 per cento per i redditi superiori.
Nel caso in cui una società si trasformi in una holding o in una management company l’ordinamento cantonale riconosce il medesimo trattamento tributario.
Le riserve occulte sono tuttavia soggette all’imposta ordinaria in caso di assegnazione, rivalutazione e trasferimento della sede all’estero nei cinque anni successivi al cambiamento dello status.
Per ciò che concerne il cantone di Schwyz le società holding e le management companies sono soggette al pagamento:
dell’imposta sul reddito nella misura del 2 per cento per i redditi sino a 20,000 CHF e del 4 per cento per i redditi superiori
della tassa sul patrimonio netto nella misura dello 0,005 per cento (gli immobili scontano tale imposta nella misura dello 0,08 per cento).
La replica del Dipartimento federale delle Finanze
Il Dipartimento federale delle Finanze con propria nota ha ritenuto infondate le critiche della Commissione Ue sulla base delle seguenti argomentazioni.
Innanzitutto non esiste alcuna regolamentazione contrattuale tra la Svizzera e l’Ue che obblighi la Svizzera a parificare la sua imposizione delle imprese a quella degli Stati membri dell’Ue. Pertanto non sono nemmeno possibili violazioni di accordi; ciò vale soprattutto per l’accordo che regola infatti esclusivamente il commercio di determinate merci e non costituisce uno strumento sufficiente per giudicare se l’imposizione delle imprese falsi la concorrenza.
In secondo luogo, la Svizzera non fa parte del mercato interno dell’Ue e quindi non sono applicabili alla Svizzera né le norme sulla concorrenza previste dall’accordo Ce, tra cui le norme sugli aiuti pubblici, né il codice di comportamento relativo all’imposizione delle imprese concordato tra gli Stati membri (code of conduct).
In terzo luogo le disposizioni cantonali sulle imprese, oggetto della critica, non costituiscono una discriminazione nei confronti delle società nazionali né un trattamento preferenziale per le società estere.
Esse non sono selettive e si rivolgono per contro a tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal settore economico o di produzione in cui operano.
A questo aggiungasi che la rinuncia ad applicare un’imposta cantonale sull’utile delle società holding (non imposizione dividendi) risponde al principio di imposizione valido a livello internazionale, secondo cui occorre evitare le imposizioni multiple.
Inoltre dato che il tipo di imprese citato non può esercitare in Svizzera una attività orientata allo scambio commerciale o può farlo, nel caso delle società miste, soltanto in via sussidiaria, lo scambio commerciale bilaterale non è compromesso dalle disposizioni oggetto della critica.
Nella seconda fattispecie, le entrate provenienti dall’attività esercitata in Svizzera sono tassate regolarmente.
Infine ha rimarcato che "al pari degli altri Stati, anche la Svizzera compie sforzi per offrire una piazza economica vantaggiosa. In questo contesto, l’imposizione delle imprese rappresenta un fattore importante, benché non sia di gran lunga l’unico motivo dell’attrattiva della Svizzera.
Costituiscono pure elementi determinanti nella scelta dell’ubicazione o nella decisione di compiere investimenti la modernità delle infrastrutture, un mercato di lavoro qualificato, flessibile e plurilingue, la disponibilità di risorse per lo sviluppo e la ricerca, la pace sociale e un’ampia rete di convenzioni di doppia imposizione con le parti economiche più importanti.
La Svizzera provvederà affinché il Paese possa mantenere o migliorare la propria attrattiva per le imprese nazionali ed estere."
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