L'imposta di registrazione per le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, quando sia stata disposta la compensazione delle spese giudiziarie, può essere recuperata dall'amministrazione pubblica nei confronti del ricorrente per la metà dell'importo. Circa le modalità (l'interpellante proponeva di recuperare le somme compensandole con la riparazione pecuniaria da corrispondere), l'Agenzia non fornisce indicazioni dato che la sua competenza "...è limitata alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili...".

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 107/E del 21 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto a un'amministrazione pubblica che chiede chiarimenti sulle modalità con cui devono essere ripartite le spese di registrazione delle ordinanze di ingiusta riparazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione tra le parti delle spese giudiziarie.

In particolare, è stato chiesto di sapere se, nell'ipotesi prospettata, il recupero delle spese di registrazione a carico del ricorrente possa avvenire riducendo la somma a lui dovuta a titolo di riparazione per la detenzione ingiusta subita.

La risoluzione ricorda che le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione sono provvedimenti tipici che coinvolgono le amministrazioni pubbliche e si registrano a debito, pertanto senza contestuale pagamento dell'imposta dovuta. Di conseguenza, una volta che la sentenza è passata in giudicato, e quindi è trascorso il tempo utile per poter essere impugnata, l'amministrazione deve procedere al recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dall'erario, ma limitatamente a quelle poste a carico del ricorrente. Nel caso in questione, essendo stata disposta dal giudice la compensazione delle spese di giudizio, e quindi la ripartizione tra le parti, l'amministrazione sarà autorizzato a recuperare dalla controparte la metà della somma dovuta per la registrazione.

Fonte: Gianluca Di Muro Agenzia Entrate.

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