Si tratta dell’Enterprise Income Tax Law (Eit), applicabile a tutte le società cinesi e la Foreign Enterprise Income Tax Law (Feit) applicabile alle società estere residenti in Cina e alle società caratterizzate da investimenti di capitale estero. La nuova disciplina troverà applicazione nei riguardi di tutte le società operanti nel territorio della Repubblica popolare cinese, ad esclusione delle società di persone e delle società individuali. Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni occorre in primo luogo distinguere tra: società residenti (sono considerate tali le società stabilite in Cina in base alla normativa nazionale e le società che pur essendo stabilite in un altro Stato o territorio hanno la sede dell’amministrazione in Cina); società non residenti (sono considerate tali le società che hanno la sede dell’amministrazione in uno Stato estero ma che dispongono in Cina di una stabile organizzazione o che, in assenza di una stabile organizzazione, producono un reddito imponibile in Cina). La tassazione delle società residenti avviene in base al c.d. "worldwide income taxation principle" secondo cui le società sono tassate sul reddito prodotto nel territorio cinese e sul reddito ovunque prodotto. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 25 per cento. Le società non residenti sono invece tassate in base al principio di territorialità, per cui risultano essere tassate per i redditi prodotti attraverso una stabile organizzazione in Cina o per i redditi prodotti all’estero che sono effettivamente connessi ad una stabile organizzazione. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 20 per cento. Il reddito complessivo delle società è costituito da: ricavi derivanti dalla vendita di beni; ricavi derivanti da prestazioni di lavoro; plusvalenze realizzate a seguito del trasferimento di beni; dividendi; interessi; royalty; proventi derivanti da contratti di locazione; proventi derivanti da contratti di donazione. Le nuove disposizioni riconoscono anche degli incentivi alle imprese che effettuano investimenti in settori industriali o in progetti di interesse nazionale. È quindi considerato esente il reddito costituito da: interessi derivanti da obbligazioni; dividendi pagati tra società residenti; dividendi pagati a società residenti da società non residenti che siano connessi ad una stabile organizzazione residente in Cina; proventi distribuiti da società senza fini di lucro.

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