L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 118/E, ha affrontato la problematica relativa al valore fiscale di attività e passività trasferite a una società che riveste il ruolo di assuntore, a seguito di un concordato fallimentare omologato dal tribunale con sentenza passata in giudicato.
Con il predetto provvedimento di omologazione, infatti, all'assuntore sono trasferite tutte le attività e passività della società fallita.
In relazione alla problematica citata è stato chiesto da parte della società che ha formulato l'interpello, quale fosse:

il costo fiscale di acquisizione dei crediti vantati dalle banche nei confronti della società fallita
il costo fiscale delle attività e passività trasferite all'assuntore per effetto del concordato fallimentare.
Posto, come già detto, che l'assuntore si accolla le passività e diviene proprietario di tutte le attività della società fallita, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il valore fiscale delle attività, vale a dire il costo al quale vengono prese in carico dall'assuntore, coincide con il valore delle passività accollate. Infatti, tali passività non sono altro che il costo sostenuto dall'assuntore per poter acquisire le attività della società fallita.
Il valore fiscale di dette passività deve essere pari "all'importo nominale delle stesse risultante dal piano di riparto previsto nella sentenza de qua".

I debiti accollati, ha proseguito l'Agenzia, "non possono essere ridotti per effetto degli atti di cessione di crediti intervenuti tra le banche e l'assuntore" Ciò perché la riduzione che è stata ottenuta dall'assuntore rispetto al valore nominale dei crediti che vantavano le banche, non ha attinenza con il rapporto debitorio che era sorto in origine tra la società fallita e le banche.
Pertanto, poiché il valore, fiscalmente riconosciuto, dei crediti nei confronti della società fallita è pari al costo sostenuto per la loro acquisizione, emergerà una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. Tale sopravvenienza è data dalla differenza tra il valore dei debiti verso le banche accollati e il valore dei crediti acquistati dalle medesime.
Infatti, ha affermato l'Amministrazione fiscale, la norma suddetta "va interpretata nel senso di attribuire rilevanza fiscale ai componenti positivi di reddito che emergono per effetto dell'estinzione di un debito ad un importo inferiore a quello di accensione".

Il maggior valore fiscale delle passività accollate, conclude la risoluzione, "misurerà in capo all'assuntore il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dalla società fallita. Tale costo dovrà essere ripartito dall'assuntore tra le predette attività proporzionalmente al valore fiscale che le stesse avevano in capo alla società fallita".

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