CHI DEVE USARE IL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutti i contribuenti che in un periodo d’imposta

hanno avuto uno dei seguenti redditi:

a. redditi fondiari (terreni e fabbricati);

b. redditi di capitale;

c. redditi di lavoro dipendente;

d. redditi di lavoro autonomo;

e. redditi di impresa;

f. redditi diversi.

Nelle istruzioni al modello Unico persone fisiche sono indicati i casi in cui si è esonerati dall’obbligo

di presentazione.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili,

sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Essi possono assolvere con un solo adempimento tutti i propri obblighi annuali di dichiarazione al fisco.

Infatti, il modello Unico comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale

dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.

Da quest’anno, invece, non sarà più possibile inserire la dichiarazione mod. 770 Ordinario all’interno

della dichiarazione unificata Modello Unico.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore e parametri devono

compilare anche l’apposito modello per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

studi.

I lavoratori dipendenti e i pensionati, trovandosi nelle condizioni richieste, possono presentare, in luogo

del Modello Unico, il Modello 730 con le più vantaggiose modalità.

COME SI PRESENTA

DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica del Modello Unico, possono

presentare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

– mediante consegna agli uffici postali ovvero alle banche convenzionate;

– tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate i quali forniscono assistenza per la compilazione e la trasmissione

telematica della dichiarazione;

– tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);

– direttamente, tramite i servizi telematici disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione

consegnata allo sportello. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente quale prova

dell’avvenuta presentazione.

Successivamente, gli uffici postali e le banche trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti

nelle dichiarazioni.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate consegnano al contribuente la ricevuta una volta perfezionata la

trasmissione telematica della dichiarazione.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni, effettuato da Banche, Poste e uffici dell’Agenzia, è gratuito.

DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE INTERMEDIARIO

Se il contribuente si rivolge ad un intermediario, questi ha la facoltà di richiedere un corrispettivo, sia

quando predispone e trasmette la dichiarazione, sia per la sola trasmissione del modello.

In entrambi i casi, l’intermediario deve rilasciare al cliente:

 una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione dell’impegno a trasmettere, per

via telematica, i dati contenuti nel modello;

 l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello

approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in

via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.

L’acquisizione della ricevuta è importante in quanto l’impegno dell’intermediario a trasmettere la dichiarazione

non esclude la responsabilità del contribuente in caso di mancata presentazione all’Agenzia

delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

In questi casi, il contribuente può rivolgersi ad un altro intermediario per sanare l’inadempienza entro

i 90 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione, concessi dalla legge per poter validamente

presentare la dichiarazione senza che sia considerata omessa.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:

 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti

del lavoro;

 gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio

per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e

commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

 gli iscritti negli albi degli avvocati;

 gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

 le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c),

del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

 le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico/linguistiche;

 i Centri di assistenza fiscale (Caf) - dipendenti e pensionati;

 i Centri di assistenza fiscale (Caf) - imprese;

 coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

 gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

 gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà

del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati

dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Questi soggetti utilizzano il canale telematico ENTRATEL, al quale accedono mediante il rilascio di

un’apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio, previa richiesta da compilare su appositi

modelli che sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Per reperire la modulistica necessaria per presentare la domanda di abilitazione, si può contattare il

numero di telefono 848.800.333. Il servizio è automatico: seguendo le istruzioni sarà possibile richiedere

moduli e formulari, che saranno trasmessi direttamente al recapito di fax digitato durante la

connessione.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

I contribuenti, comprese le persone fisiche residenti all’estero, possono trasmettere all’Agenzia delle

Entrate la propria dichiarazione via Internet, ed eventualmente pagare anche le relative imposte, senza

alcuna spesa e senza muoversi da casa.

Per utilizzare questo servizio il contribuente deve richiedere il codice PIN seguendo le istruzioni

contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it , selezionando l’icona “Servizi telematici” (vedi anche

capitolo III).

Per la compilazione delle dichiarazioni (Modello Unico, Modello 770, Iva annuale) l’Agenzia delle Entrate

fornisce ogni anno, gratuitamente, appositi prodotti informatici (prelevabili dal sito www.agenziaentrate.

gov.it ).

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento

in cui l’Agenzia delle Entrate riceve il file. L’avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta

trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.

In particolare, per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che sono scartate per la presenza

di uno o più errori, è prodotta e resa disponibile sul sito del servizio telematico utilizzato:

 un’attestazione relativa al file inviato;

 tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Ognuna di queste attestazioni può essere di due tipi:

 una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta);

 una comunicazione di scarto nel caso in cui i dati non siano corretti.

Residenti all’estero

Anche il contribuente italiano residente all’estero può trasmettere la propria dichiarazione, qualora

debba o voglia farlo, tramite il servizio Fisconline. Per ottenere il codice Pin egli deve, dapprima, inoltrare

la propria richiesta via web accedendo alla sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi …” del

sito dei servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it e poi presentare o spedire via fax copia

della richiesta, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al Consolato

italiano competente.

Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento

non possono inoltrare la predetta istanza via fax, ma sono tenute a recarsi personalmente presso

il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L’autorità consolare, effettuati gli opportuni

controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione contenente i predetti dati, può acquisire e stampare

le restanti sei cifre collegandosi al sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice

Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda

parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia

delle Entrate.

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea per il 2006 (Unico 2007)

è posticipato al 2 luglio 2007 poiché il 30 giugno cade di sabato.

Se si ritarda

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ancora valida, salvo l’applicazione

delle sanzioni previste per l’omessa dichiarazione, ridotte a 1/8. La dichiarazione presentata con

ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione

delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d’imposta.

Termini di versamento

Anche i termini per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione sono stati modificati

(vedi anche capitolo XVI). Il saldo e la prima rata di acconto sono anticipati dal giorno 20 giugno al

giorno 16 dello stesso mese. È sempre possibile, comunque, effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Le regole per UNICO 2007

Le somme da pagare in base alla dichiarazione modello Unico 2007, tolti gli acconti già versati e gli

eventuali crediti, devono essere versate entro il 18 giugno 2007 (poiché il 16 giugno cade di sabato),

oppure entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito Irpef superiore a 51,65 euro, il contribuente è tenuto

a versare anche un acconto per il 2007 in misura pari al 99 per cento del suo ammontare, secondo

le seguenti modalità:

 se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, in unica soluzione entro il 30 novembre 2007;

 se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, in due rate, di cui la prima, nella misura del 40

per cento, entro il 18 giugno 2007 (poiché il 16 giugno cade di sabato), e la seconda, pari al 60 per

cento, entro il 30 novembre 2007.

I contribuenti tenuti al pagamento dell’Iva, se non hanno già effettuato il versamento a saldo entro il

16 marzo 2007, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione

successiva alla citata data, entro il termine per i versamenti del modello Unico.

Oltre questo termine:

 ma entro 30 giorni, si paga la sanzione pari al 3,75 per cento dell’imposta (cioè 1/8 della minima prevista,

che è il 30 per cento dell’imposta), oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5 per cento);

 oltre 30 giorni, ma entro i termini della presentazione della dichiarazione, si paga la sanzione pari

al 6 per cento dell’imposta dovuta (cioè 1/5 del 30 per cento), sempre oltre gli interessi di mora.

COME SI PAGA

I versamenti vanno eseguiti presso gli sportelli di banche, posta e agenti della riscossione, utilizzando

il Modello F24 che riporta, su distinte sezioni, gli importi a debito e a credito rispettivamente per

il fisco, l’Inps, le regioni e gli enti locali e gli altri enti previdenziali e assicurativi.

È prevista la possibilità, presso gli sportelli abilitati, di utilizzare strumenti di pagamento quali carte

di credito e bancomat.

I pagamenti potranno essere effettuati anche con assegni seguendo le modalità indicate nel relativo capitolo.

Per i titolari di partita Iva è obbligatorio invece il versamento per via telematica, direttamente o tramite

gli intermediari abilitati a Entratel.

Trasmissione diretta dei versamenti:

 mediante l’utilizzo del software F24 On Line e dei servizi Entratel o Fisconline, con accesso al nuovo portale

unificato dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate http://telematici.agenziaentrate.gov.it;

 facendo ricorso ai servizi di home banking delle banche o di poste Italiane, o utilizzando i servizi di

remote banking offerti dalle banche.

Trasmissione tramite gli intermediari abilitati a Entratel:

 cioè coloro che aderiscono alla specifica Convenzione F24 cumulativo stipulata con l’Agenzia delle

Entrate ed utilizzano il pacchetto applicativo disponibile gratuitamente nella sezione “Software” del

sito web dei servizi telematici;

 ovvero quelli che si avvalgono dei servizi di remote banking offerti dalle banche o da Poste italiane.

RATEAZIONE

Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo che di acconto (ad eccezione

dell’acconto di novembre, che non si può rateizzare).

In occasione del pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nel modello di versamento

F24, la rata che sta versando ed il numero complessivo delle rate.

In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso

anno.

Agli importi rateizzati si applica il tasso di interesse dello 0,5 per cento mensile.

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all’8 per mille dell’Irpef alle confessioni religiose,

per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma, nell’apposito riquadro, accanto all’istituzione voluta.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

COME VIENE SPESO L’8 PER MILLE

La ripartizione avviene in proporzione alle scelte espresse.

Le quote di imposta relative ai contribuenti che non effettuano la scelta sono ripartite tra le istituzioni

secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono

invece devolute alla gestione statale.

LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF

Anche con riferimento ai redditi del 2006, il contribuente, oltre alla scelta dell’otto per mille, può esprimere

la scelta di destinare il cinque per mille della propria Irpef al sostegno del settore non profit, delle

università, della ricerca scientifica e sanitaria.

Possono beneficiare della ripartizione del cinque per mille:

– le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato riconosciuti

come Onlus e che svolgono attività in uno dei settori indicati dall’articolo 10 del decreto legislativo

460/97 (tra cui, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,

formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse

artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);

– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000;

– associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo

460/97;

– le università e gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.

Le fondazioni sono ammesse alla ripartizione solo se hanno la qualifica di Onlus o se promuovono la

ricerca scientifica.

Rispetto al precedente anno, in cui è stata introdotta per la prima volta la scelta del 5 per mille, restano

esclusi dalla ripartizione le fondazioni non riconosciute come Onlus e i Comuni.

Per rendere più efficaci i controlli sugli enti non profit, è stato disposto, inoltre, che una parte dei fondi

(lo 0,5 per cento) sia destinata all’Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative

del terzo settore che saranno individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono stati introdotti per superare le incongruenze del vecchio sistema, per “regolare”

e prevenire eventuali conflitti, in un clima di lealtà e collaborazione che deve essere alla base del

rapporto Fisco-contribuente.

Rappresentano un processo d’analisi e valutazione delle modalità di funzionamento delle piccole e

medie imprese, dei lavoratori autonomi e dell’ambiente economico in cui essi operano.

Per mettere a punto questo processo di valutazione è stato necessario riprodurre un modello che ha

integrato, in un unico innovativo approccio metodologico, alcune tecniche di analisi.

Al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali sono stati istituiti, per ciascuna

provincia, gli Osservatori provinciali che sono composti da rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate

e da rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni.

Gli Osservatori hanno la funzione di segnalare all’attenzione della Commissione degli Esperti

per gli studi di settore, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate, eventuali anomalie riscontrate

a livello territoriale e di rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di settore

di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono.

La Commissione degli Esperti, prima dell’approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore,

esprime un parere in merito alla idoneità degli studi a rappresentare la realtà economica cui si

riferiscono.

Gli studi di settore rappresentano quindi uno strumento obiettivo, in quanto condiviso dall’amministrazione

finanziaria e dalle associazioni di categoria già in fase di predisposizione.

Realizzati tramite la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale o di tipo “strutturale”, cioè quelli

che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge, hanno la finalità di

determinare il “ricavo potenziale “ delle imprese e dei lavoratori autonomi all’interno dei singoli

settori economici, tenendo quindi conto non solo di variabili di natura contabile ma anche di variabili

strutturali, nonchè di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa.

A CHI SI RIVOLGONO

Gli studi sono stati codificati in base all’attività cui si riferiscono:

 comparto manifatture

 comparto servizi

 comparto commercio

 comparto professionisti

e sono rivolti:

 alle piccole e medie imprese con ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro

 agli esercenti arti e professioni con compensi di ammontare non superiore allo stesso valore.

OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE

L’obiettivo più rilevante dell’utilizzo degli studi di settore è quello di raggiungere una sensibile riduzione

dell’evasione fiscale mediante l’utilizzo di strumenti indiretti di definizione della base imponibile.

I ricavi/compensi dichiarati dal singolo contribuente vengono confrontati con quelli fondatamente

attribuibili alla propria attività e sulla base di questo confronto l’amministrazione effettua il proprio

controllo. Se il contribuente dichiara compensi/ricavi inferiori a quelli stabiliti dallo studio di settore

per la sua categoria, viene definito “non congruo”.

Base e fondamento del meccanismo di controllo introdotto con gli studi di settore è il posizionamento

del contribuente rispetto al valore di alcuni indicatori economici fondamentali.

Gli “indicatori di coerenza” introdotti dagli studi di settore permettono di rilevare anomalie comportamentali

fiscalmente scorrette da parte dei contribuenti raffrontando i dati che scaturiscono dall’applicazione

degli indicatori stessi con le caratteristiche di un medesimo omogeneo gruppo.

Gli studi di settore permettono all’Amministrazione finanziaria di operare nel campo del controllo e

dell’accertamento con un maggior grado di efficacia attraverso alcuni passi fondamentali, tra cui:

 selezionare i soggetti da sottoporre ad attività di controllo;

 facilitare l’attività di controllo del verificatore.

QUANDO SCATTA L’ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

L’accertamento dell’amministrazione finanziaria, sulla base degli studi di settore, scatta quando il contribuente

comunica dati “non congrui” rispetto a quelli calcolati dalla procedura Ge.Ri.Co., anche per

un solo periodo d’imposta, e senza la necessità di dimostrare gravi incongruenze.

L’ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

L’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione

per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato

a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza

tra i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle

scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento

a saldo dell’imposta sul reddito. La maggiorazione stessa non è dovuta se la predetta differenza non

supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili

UTILIZZO DEL SOFTWARE GE.RI.CO.

Il contribuente deve effettuare i calcoli utilizzando il software Ge.Ri.Co (Gestione dei Ricavi o Compensi)

nella versione corrispondente a quella del periodo d’imposta nel quale si presenta la dichiarazione:

Ge.Ri.Co. 2007 per la dichiarazione Unico 2006.

I dati che devono essere immessi nel software Ge.Ri.Co. sono gli stessi da indicare nei modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante

del modello di dichiarazione. Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel

software Ge.Ri.Co., reso gratuitamente disponibile dall’Amministrazione finanziaria, è possibile verificare

la posizione del contribuente.

L’applicazione è prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.

gov.it.

L’applicazione Ge.Ri.Co. fornisce indicazioni in ordine:

 alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;

 alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione

del magazzino) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi

e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono

l’attività con analoghe caratteristiche;

 alla coerenza con i nuovi indicatori di normalità economica introdotti dalla legge finanziaria 2007.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Le modalità di applicazione degli studi di settore possono essere esaminate consultando le note tecniche

metodologiche degli studi di settore presenti all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/settore/

index.htm.

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La legge finanziaria 2007 ha previsto tra l’altro, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, se il contribuente

risulta “congruo ” rispetto agli studi e i ricavi e/o i compensi, che risultano dall’applicazione

di specifici indicatori di coerenza, sono pari o inferiori al 40% di quelli dichiarati, con un massimo

di 50.000 euro, l’Amministrazione non può procedere ad accertamenti sulla base di semplici presunzioni

di tipo analitico-induttivo.

Limiti di applicabilità degli studi di settore

La legge finanziaria 2007 ridefinisce le fattispecie alle quali non si applicano gli studi di settore; inoltre

ha innalzato il limite massimo di ricavi e compensi oltre il quale non trovano applicazione gli studi

di settore da euro 5.164.568,99 a euro 7,5 milioni.

Tale limite si applicherà, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, solo per quegli

studi di settore che l’Agenzia approverà in evoluzione in tale anno.

Per tutti gli altri studi che non saranno “evoluti” nell’anno 2007, rimarranno in vigore i vecchi limiti

di ricavi o compensi fino al momento in cui gli stessi verranno posti in revisione.

Viene disposta altresì l’applicabilità degli studi al fine dell’accertamento, in caso di inizio dell’attività

da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla cessazione della precedente, nonché quando l’attività

costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

NUOVE MODALITÀ DI REVISIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI

Con l’obiettivo di mantenere saldo nel medio periodo la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà

economica di riferimento, i tempi di validità degli studi approvati sono stati ridotti.

Gli studi saranno sottoposti a revisione ed aggiornati alla realtà economica del settore interessato ogni

3 anni invece che ogni 4 anni come precedentemente previsto.

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Per l’anno d’imposta 2006, la legge Finanziaria 2007 ha previsto che si debba tener conto anche di specifici

indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi,

compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e

alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli indicatori di normalità economica sono applicabili agli studi in vigore a decorrere dal periodo

d’imposta 2006, e incidono direttamente sul risultato derivante dall’applicazione degli studi di settore

effettuato da GE.RI.CO., nel senso che una eventuale “incoerenza” ad uno o più indicatori comporterà

una maggiore stima del ricavo o compenso.

Pertanto, sia l’ammontare del ‘ricavo minimo’ che del ‘ricavo puntuale’ derivante dall’applicazione dello

studio di settore sarà aumentato in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica.

Il contribuente avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà “non congruo” alle

risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori

stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione

dei predetti indicatori. Il software GE.RI.CO. 2007 visualizzerà il maggior ricavo attribuibile

a ciascun indicatore di incoerenza di normalità economica.

RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI

La legge Finanziaria 2007 ridefinisce inoltre le fattispecie delle sanzioni. Sono state, infatti, elevate del

dieci per cento le sanzioni minime e massime indicate, qualora:

 vengano commesse violazioni di omessa ovvero infedele indicazione dei dati previsti nei modelli

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

 il contribuente abbia indicato cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

L’inasprimento delle sanzioni si avrà se, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore,

venga accertato, in misura superiore del 10% del dichiarato:

 un maggior reddito ai fini delle imposte sui redditi;

 una maggiore imposta sul valore aggiunto (o una minore imposta detraibile o rimborsabile);

 una maggiore base imponibile ai fini dell’imposta regionale sull’attività produttive.

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE DAGLI STUDI DI SETTORE

Per favorire la corretta applicazione degli studi di settore sono state messe a disposizione del contribuente

una serie di tutele di cui può avvalersi qualora non ritenesse congrui gli effetti scaturiti dall’applicazione

degli studi stessi.

Tra queste si citano:

 l’esistenza di cause di esclusione e di inapplicabilità;

 l’esistenza di valide giustificazioni della situazione di non congruità o non coerenza utilizzando

l’istituto dell’asseverazione;

 tutte le garanzie proprie dell’istituto dell’accertamento con adesione, nell’ambito del quale il contribuente

può addurre qualsiasi argomentazione o circostanza idonea a dimostrare che il risultato

dello studio di settore non è, in tutto o in parte, idoneo a valutare in modo attendibile la propria peculiare

situazione.

Da quest’ultimo punto è evidente che la prima difesa del contribuente dagli studi di settore è insita

nelle stesse procedure di accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi procedurali collegati

all’accertamento con adesione. Chi riceve un accertamento in base allo studio potrà avvalersi oltre

che delle regole sull’accertamento con adesione anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall’ordinamento,

compreso l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ove non si realizzi

la concorde definizione tra le due parti in sede di concordato. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia,

prima di effettuare un accertamento in base agli studi di settore inviteranno il contribuente al

contraddittorio preventivo. L’invito conterrà gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo

di pervenire alla definizione. L’aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l’onere della prova:

sarà lui a dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono inferiori a quelli determinati dallo

studio di settore. Gli uffici avranno cura di adeguare il risultato degli studi alla concreta e particolare

situazione dell’impresa o dell’attività professionale. In ogni caso, le osservazioni formulate dai

contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate e l’ufficio dovrà motivare

sia l’accoglimento che il rigetto delle stesse.

 CONSIGLI E CAUTELE

Nel compilare la dichiarazione dei redditi è opportuno leggere attentamente le istruzioni perchè gli errori

possono portare all’applicazione di sanzioni anche rilevanti e, nella migliore delle ipotesi, comportare

la necessità di rispondere alle richieste di chiarimenti rivolte dall’Amministrazione finanziaria.

Un buon sistema per evitare gli errori consiste nell’utilizzare il programma per la compilazione e l’invio

della dichiarazione via internet.

Si consiglia, inoltre, di:

 utilizzare solo i righi che interessano la propria situazione personale;

 controllare attentamente l’esattezza del codice fiscale;

 verificare le spese sostenute nell’anno solare precedente per individuare quali di esse danno diritto

a una deduzione dal reddito o a una detrazione. Alcune spese sono, infatti, deducibili solo nella determinazione

del reddito d’impresa e, quindi, non da tutti i contribuenti;

 controllare le deduzioni o detrazioni per carichi familiari (è prevista una sanzione penale per chi indica

erroneamente l’esistenza di persone a carico diverse dal coniuge).

Infine, è sempre opportuno riprendere in mano la dichiarazione dell’anno precedente per verificare

se si è chiusa a credito e (in caso affermativo) se è stato chiesto il riporto del credito, da utilizzare nella

dichiarazione dell’anno successivo.

COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che presentano il Modello Unico e si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi

o di riportare delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro il termine ordinario

di presentazione della dichiarazione, un secondo modello “rettificativo” di quello appena consegnato

o spedito.

Sul nuovo modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”.

VERSAMENTI E CREDITI

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta, o un minor credito,

il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, egli può optare per la richiesta

di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa

presentando, per via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio

postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato

per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva

e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d’integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni

dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni

per la tardiva presentazione.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato un minor reddito,

possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato, purché non siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull’azione

di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante

dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo XXIII.

Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che

hanno determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta,

mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa

al periodo d’imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta

risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni, cui consegua una maggiore imposta o un minor credito,

mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l’accertamento” previsti

dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo

a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’articolo 1 del

Decreto legislativo n. 471 del 1997. In sostanza, non è contemplata alcuna riduzione.

Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche nel caso in cui siano iniziati accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Il controllo delle dichiarazioni avviene attualmente in più fasi:

 il controllo automatizzato;

 il controllo formale;

 il controllo sostanziale.

Un controllo di congruità è effettuato, in via preliminare, dagli stessi intermediari che provvedono alla

presentazione per via telematica delle dichiarazioni, per mezzo di un software “diagnostico” distribuito

dall’Amministrazione finanziaria.

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