I proprietari hanno l’obbligo di denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, le nuove
costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque
idonee per l’uso a cui sono destinate.
Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente
stesso, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.
Per gli immobili non ancora censiti, il proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la rendita attribuita a
edifici similari.
L’ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo
di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato
ricorso presso la competente Commissione tributaria.
Per gli atti di accertamento dei Comuni o del fisco non definitivi, basati su rendite attribuite o modificate
prima del 2000 (e quindi non notificate direttamente al contribuente) si pagherà solo la differenza
di importo senza sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo in alcun caso al rimborso di importi comunque pagati.
Variazioni e volture
Chi ha l’obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione
di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione,
a presentare la domanda di voltura all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale.
Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la “voltura automatica da nota di trascrizione”,
mediante la quale l’aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l’ausilio
dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.
Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la
tipologia, la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, gli interessati sono tenuti a presentare
apposita domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all’ufficio
provinciale dell’Agenzia del Territorio.
Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo
così l’immediato aggiornamento degli atti.
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