L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato. In ipotesi di accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari, l'interpello degli interessati è una facoltà dell'Amministrazione, che è tenuta agli adempimenti previsti (redazione del verbale e consegna di copia dello stesso ai contribuenti) solo se ed in quanto si proceda effettivamente all'interpello.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 14/05/2007, n. 10964)
Home
»
»Nessuna etichetta
» Legittimità delle indagini bancarie.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento