L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato. In ipotesi di accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari, l'interpello degli interessati è una facoltà dell'Amministrazione, che è tenuta agli adempimenti previsti (redazione del verbale e consegna di copia dello stesso ai contribuenti) solo se ed in quanto si proceda effettivamente all'interpello.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 14/05/2007, n. 10964)

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