La Corte richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr Cassazione 16885/2003, 10951/2002 e 7174/2002), ragion per cui “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (cfr Cassazione 21415/2007, 20851/2005, 6780/2003 e 7218/2001).

Ordinanza n. 12329 del 30 maggio 2014 (udienza 17 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Perrino Angelina Maria
Società di capitali a ristretta base azionaria – Accertamento di utili non contabilizzati – Presunzione di attribuzione pro quota ai soci – Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

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