Come funziona il Reverse Charge per le operazioni di soggetti comunitari ed extra-comunitari

I primi tre commi dell'art. 17 individuano chi è debitore di imposta nei confronti dello Stato Italiano per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nei confronti di soggetti passivi residenti, sia che si tratti di soggetti cedenti o prestatore:
- residenti in paesi facenti parte della Comunità Europea
- residenti in paesi extra europei

- Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (sia comunitari che extra-comunitari)  nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si applica il Reverse Charge o inversione contabile, gli obblighi relativi al versamento dell'Imposta si spostano in capo al cessionario o committente .

- Se l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante integrazione della fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando la fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.

Se invece l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo extra- comunitario,  il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante emissione di un'auto-fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando l'auto-fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Come funziona l'applicazione del reverse charge nazionale

Normalmente debitore d'imposta è chi effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio imponibile, lo stabilisce il primo comma dell'art. 17, che precisa che detti soggetti devono versare l'imposta all'erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19 (imposta assolta sugli acquisti).

Con la motivazione di volere combattere comportamenti fraudolenti di soggetti a rischio di evasione, il legislatore ha previsto il Reverse Charge per diverse operazioni interne.
Dopo l'approvazione della legge di Stabilità 2015, e la modifica dell'art. 17, i casi a cui si applica il Reverse Charge o inversione contabile sono i seguenti:

il quinto  comma dell'articolo 17 in commento, prevede che in deroga a quanto previsto dal primo comma, debitore di imposta è il cessionario se soggetto passivo di imposta per le seguenti cessioni di beni o prestazioni di servizi:

- le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per lecessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi

e il sesto comma estende la medesima disposizione:

a) alle prestazioni di servizi (diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

(a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad  edifici;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassasulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3,
lettera a)

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).

Attenzione alla entrata in vigore e periodo di applicazione: La L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 - ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

Con il reverse charge debitore di imposta è il cessionario

In caso di applicazione del Reverse Charge il cedente emette fattura senza addebito d'imposta, con  l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale riferimento al comma dell'art. 17 DPR 633/72 in commento.

Il cessionario  deve integrare detta fattura  con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere registrarla nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Si riporta di testo completo dell'art. 17 DPR 633/72 aggiornato dopo la Legge Stabilità 2015

Art. 17.
Soggetti passivi.

L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(139) (144)
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
(144)
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi ((diversi da quelli di cui alla lettera a-ter))), compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; (126)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

((a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad  edifici));

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

((d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; )) ((153))

((d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;)) ((153))

((d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3,
lettera a);)) ((153))

((d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3))). ((153))

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che la presente modifica si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente modifica si applica dal 1° febbraio 2008.

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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (153) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.


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