Il CCNL Lavoro Domestico prevede  che le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo costituita - art. 44 del CCNL Lavoro Domestico - presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale ( composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il CCNL Lavoro Domestico),  che tiene conto delle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'Istat al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione viene convocata dai Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'Istat per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Il 2 febbraio 2015 è stato firmato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fra le Parti Sociali firmatarie del CCNL lavoro domestico, ovvero tra FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, l’accordo che stabilisce i nuovi minimi retributivi con decorrenza 1° gennaio 2015.



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