In tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dall’articolo 51, comma 6, Dpr 917/1986, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza; detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo (Cass. Ord. 16319/2013).
Ordinanza n. 1421 del 26 gennaio 2015 (udienza 17 dicembre 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Caracciolo Giuseppe
Articolo 51, comma 6, Dpr 917/1986 – Limitazione della tassabilità al cinquanta per cento esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio – L’agevolazione non si applica al trattamento in favore del personale in quiescenza
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