L’art. 2 della normativa UCP 600 ICC che disciplina le operazioni di credito documentario, ci segnala che "Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice." Pertanto i documenti da presentare in utilizzo di un credito documentario devono essere preparati nel rispetto:


  • delle condizioni del credito
  • delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC
  • e della prassi bancaria internazionale uniforme,

seguendo la relativa gerarchia.

I principi di indipendenza del credito, rispetto al contratto sottostante, richiamati in riferimento agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance), 14 (Standard for Examination of Documents) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC, trovano un limite nella c.d. “fraud exception”.

I compratori, nella misura in cui possono provare che il venditore non ha diritto al pagamento per aver tenuto un comportamento fraudolento, possono far valere le loro ragioni. La disciplina delle problematiche relative alle “fraud exception” non è contemplata nelle UCP 600 ICC, ma nell’ambito della “local law”. In Italia, può essere invocata l’eccezione di frode o di dolo quando si ha una prova certa e incontestabile. La prova deve essere:


  • liquida,
  • oggettiva
  • e documentabile.

Il cliente/debitore potrà pertanto ottenere il blocco del pagamento rivolgendosi all’autorità giudiziaria competente per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’ art. 700 del Cpc.


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