La dichiarazione 730 precompilata

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata (vedi anche il nostro speciale "Dichiarazione 730 precompilata, la semplificazione in arrivo dal 2015" del 03.12.2014).
In particolare, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche e istituti di credito, imprese assicuratrici, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari) ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno parzialmente.
Una volta ricevuta dalle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà poi:
accettarla così com'è, senza modifiche;
modificarla;
non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.
Nel tempo, l'obiettivo è quello di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione che consenta una proposta di dichiarazione che contenga sempre più informazioni: dal 2016, ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il sistema della “Tessera Sanitaria”, confluiranno nella dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:
direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, che potrebbe essere ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);
tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato.

Il termine unificato al 7 luglio

Il decreto semplificazioni fiscali ha unificato al 7 luglio il termine per:
la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta che presta l'assistenza fiscale da parte dell'interessato (anziché entro il 30 aprile);
la presentazione del mod. 730 al CAF o professionista abilitato da parte dell'interessato (anziché entro il 31 maggio);
la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d'imposta, ovvero dei CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);
la consegna del modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto d'imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più precisamente, viene stabilito che questa avvenga "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio".
Inoltre, la dichiarazione precompilata può essere presentata, sempre entro il termine del 7 luglio, non solo al sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato, ma anche direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente.


Le novità della compilazione del modello in sintesi

Le novità della compilazione del modello 730/2015 sono le seguenti:

DOMICILIO FISCALE CONTRIBUENTE: Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per individuare il domicilio fiscale del contribuente ai fini del versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, si farà d'ora in poi riferimento solo al domicilio al "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa" in luogo del "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi".

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Per effetto del Decreto semplificazioni fiscali (art. 8), l'acconto 2015 andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali esenzioni previste per l'anno precedente (saldo 2014), anziché sulla base di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente.

FAMILIARI A CARICO: Da quest'anno è necessario indicare nel prospetto "Familiari a carico" del Frontespizio anche il codice fiscale degli eventuali figli a carico residenti all’estero.

IMU DOVUTA: E' stato soppresso l’obbligo di inserire nel quadro B della dichiarazione 730 la quota di IMU dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun fabbricato dichiarato (eliminata dal quadro B la colonna "IMU dovuta").

CEDOLARE SECCA: Per effetto del decreto sul "Piano casa" (D.L. n. 47/2014), dal 2014 al 2017 è prevista per la cedolare secca un’aliquota agevolata del 10% (anziché 15%) per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella della nuova colonna 9 “Stato di emergenza”.

BONUS IRPEF 80 EURO: Nel nuovo modello 730/2015 trova spazio il bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014, a cui è stato dedicato l'apposito rigo C14. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare, in sede di 730, l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.

CONTRIBUTO SSN RC AUTO: Non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto). A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 è stato il D.L. n. 102/2013.

DEDUZIONE 20% SPESE DI ACQUISTO IMMOBILE DA LOCARE: Grazie al Decreto "sblocca Italia" (art. 21 del D.L. n. 133/2014), è riconosciuta una deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari, effettuato dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) destinate alla locazione. L'agevolazione consiste in una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di 60.000 euro, da ripartire poi in 8 quote annuali di pari importo - massimo 7.500 euro all’anno). L’agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare in esame. Per fruire nel modello 730/2015 della prima rata di deduzione è stato inserito il nuovo rigo E32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione".

DETRAZIONE CANONI LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI: Debutta nel modello 730/2015 la nuova detrazione Irpef prevista dall'art. 7 del decreto sul Piano casa (D.L. n. 47/2014), per il triennio 2014 - 2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad propria abitazione principale. La detrazione è complessivamente pari a:
€ 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
€ 450, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
La detrazione è valorizzata nel rigo E71 del modello 730/2015 indicando come codice "4".

DETRAZIONE CANONI AFFITTO TERRENI AGRICOLI GIOVANI UNDER 35: Per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), dal 2014 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. A tal fine, nel modello 730/2015 è stato introdotto il nuovo rigo E82, dove come importo massimo del canone annuo andrà, quindi, indicato € 6.318,00.

DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI: dal periodo d'imposta 2014 il limite di spesa detraibile dei premi delle assicurazioni vita/infortuni si abbassa ulteriormente a:ulteriormente a:
€ 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36);
€ 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37).
Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un importo massimo detraibile pari rispettivamente a: € 100,70 e € 245,32.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS E PARTITI POLITICI: A partire dall'anno 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione delle erogazioni liberali di importo non superiore a € 2.065 annui effettuate in favore delle Onlus è aumentata ulteriormente dal 24% al 26% (art. 15 della Legge n. 96/2012) (righi da E8 a E12, codice 41). Lo stesso vale per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di importo compreso tra € 30 e € 30.000 annui (righi da E8 a E12, codice 42).

DETRAZIONE SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E ARREDO: Anche per l'anno d'imposta 2014 la percentuale di detrazione spettante per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% con limite di spesa pari a € 96.000, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014. La detrazione spetta nella misura del 65% nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità.
Analogamente, la detrazione delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati, prevista dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013, spetta anche per l'anno d'imposta 2014, come da proroga stabilita dalla Legge di Stabilità 2014, nella misura del 50% e per un importo massimo di spesa sostenuta pari a € 10.000 (quindi, detrazione massima pari a € 5.000), da ripartire in 10 quote annuali. Quest'anno viene precisato che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

DETRAZIONE SPESE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO: Anche per l'anno d'imposta 2014 la percentuale di detrazione spettante per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici è pari al 65%, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014. Con riguardo a tali spese, è da segnalare che l'art. 12 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta (c.d. modello IRE), obbligo prima previsto dal D.L. n. 185/2008. Come precisato dalle Entrate nella Circolare n. 31/E/2014, la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, con riferimento alle persone fisiche, riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

ARTBONUS: L'Artbonus, introdotto dall'art. 1 del Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) per il triennio 2014 - 2016, fa il suo debutto nel modello 730/2015, dove va indicato nel rigo G9. Si tratta di un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Nel caso delle persone fisiche, il credito d'imposta può essere fruito nel limite del 15% del reddito imponibile.

SCHEDA UNICA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰ DELL'IRPEF: Da quest'anno, è stata predisposta una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Per esprimere la scelta per la destinazione del 2 per mille a favore di uno dei partiti politici destinatari, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto.

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