L’individuazione del sostituto d’imposta, nel caso in cui intervengano più intermediari nella riscossione dei proventi di natura finanziaria, è determinata in base ai differenti schemi operativi che vengano adottati.
Invece, l’applicazione dell’imposta sostituiva sui dividendi è a carico dell’intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati e che aderisce, direttamente o indirettamente, al sistema “Monte titoli”.
È quanto precisa la risoluzione 16/E del 16 febbraio 2015.

Quesito e interpretazione prospettata
L’Agenzia delle Entrate rilascia la sua consulenza giuridica rispondendo a un quesito in merito all’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute sui redditi di natura finanziaria, quando nella riscossione interviene più di un intermediario, nonché di quello tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari similari (articolo 44 del Tuir), immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla “Monte titoli Spa”.

È consuetudine delle società di gestione del risparmio (Sgr) appoggiarsi, per le disponibilità liquide e per gli strumenti finanziari della propria clientela, presso una banca o un altro intermediario.
Ed è in capo a questi ultimi, secondo il soggetto che chiede lumi all’Agenzia, che ricade l’obbligo di applicare la ritenuta d’imposta sui proventi finanziari, sia nel regime della dichiarazione sia nel regime del risparmio amministrato. Invece, relativamente all’imposta sostitutiva sui dividendi, gli obblighi di applicazione ricadrebbero sulla Sgr che aderisce indirettamente (tramite una banca) al sistema di deposito accentrato gestito dalla “Monte titoli Spa”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Quando la normativa fiscale non indica uno specifico sostituto d’imposta, precisa la risoluzione, questa figura non può che essere rappresentata dalla Sgr, in quanto intermediario più vicino al cliente, anche se, nell’ordinario modus operandi, le stesse si avvalgono di “conti omnibus” aperti presso un istituto bancario, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi. Fanno eccezione le ipotesi in cui il prelievo alla fonte deve essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente, come nel caso di interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati o di dividendi di azioni non quotate.

In alternativa, è possibile anche un diverso schema operativo, secondo il quale è il cliente stesso che apre presso una banca, a nome proprio, un conto corrente e un deposito titoli, dedicati esclusivamente alle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della Sgr, rilasciando a quest’ultima specifica delega a operare per suo conto. In queste circostanze, l’individuazione del sostituto d’imposta dipenderà dal regime scelto dall’investitore ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Per quanto attiene al regime della dichiarazione, sarà la banca, in forza del contratto di deposito, ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive del caso, ad adempiere alla presentazione del modello 770 e all’obbligo di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale.

In caso, invece, di opzione per il regime del risparmio amministrato o del regime di risparmio gestito, è sostituto d’imposta la banca depositaria, nel primo caso, per tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore e, nel secondo caso, solo per i redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte.

Per quanto concerne il dubbio riguardante chi deve applicare l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla “Monte titoli Spa”, la risoluzione richiama l’articolo 27-ter, comma 2, del Dpr 600/1973, secondo cui il prelievo è effettuato “dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ….., nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli”. Nel caso di intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, gli adempimenti fiscali devono essere affidati a un rappresentate fiscale in Italia, nominato dagli stessi intermediari non residenti.
Pertanto, all’applicazione dell’imposta sostitutiva e alla presentazione del modello 770 ordinario deve provvedere l’intermediario che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:
intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati
intermediario che aderisce, direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di un altro intermediario abilitato), al sistema di deposito accentrato gestito dalla “Monte titoli Spa”.
In conclusione, la risoluzione puntualizza che sono fatti salvi gli eventuali comportamenti adottati fino ad oggi non in linea con le indicazioni ora fornite, sempre che “i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario”.


Fonte: Agenzia Entrate

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