Lunedì 2 marzo (il termine ordinario del 28 febbraio è sabato) è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi al 2014, adempimento da effettuare per ottemperare alla richiesta, prescritta dalle norme europee, di calcolare le “risorse proprie” che ciascun Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

I soggetti chiamati in causa sono i titolari di partita Iva, inclusi quelli che lo scorso anno non erano obbligati a eseguire le liquidazioni periodiche o che non hanno fatto operazioni imponibili.
Sono invece esclusi: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio, gli imprenditori agricoli in regime di esonero e gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda); i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio (quest’anno, il 2 marzo); le persone fisiche che nel 2014 non hanno superato i 25.000 euro di volume di affari; i “nuovi minimi”; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie.

Si tratta di comunicare i principali dati riepilogativi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative all’anno 2014, non anche le informazioni su compensazioni effettuate, riporto del credito, rimborsi infrannuali, che vanno invece indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale.

La comunicazione dovrà essere presentata obbligatoriamente in via telematica attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’interessato oppure da intermediari abilitati (commercialisti, Caf, associazioni di categoria, eccetera).

Il contribuente dovrà prestare particolare attenzione alla compilazione del modello, in quanto non è possibile inviare correzioni dopo la sua presentazione, e l’omessa o inesatta comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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