Interessante sentenza riguardante la vendita su E-bay in modo non occasionale.
La nozione tributaria di impresa commerciale non coincide con quella civilistica. Ai fini fiscali, infatti, per attività d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195, c.c., e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante ed imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva.
L’attività di vendita on line, nel caso esaminato su E-bay,  svolta in modo sistematico per più anni configura attività d’impresa rilevante ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA. In questo senso è quindi dovuta l'IVA sulle vendite effettuate, oltre che il versamento della relativa IRAP.
Nella ricostruzione del reddito e del volume d’affari l’Ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici a fronte dei quali l’onere probatorio si sposta a carico del contribuente.

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