Nel caso in cui, in un procedimento per convalida di sfratto per morosità, il giudice confermi l'insolvenza dell'affittuario anche per periodi precedenti, spetta un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni non riscossi (articolo 26, comma 1, del Tuir). Qualora vengano successivamente percepiti, anche parzialmente, i canoni per i quali si è usufruito del credito, è necessario dichiarare il maggiore reddito imponibile, che va assoggettato a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria (circolare 150/E del 1999).
Fonte: Agenzia Entrate
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