Arrivano i primi chiarimenti dell’Inps per l’esonero dei contributi INPS 2015 per i datori di lavoro che assumo con contratti a tempo indeterminato.
Dopo le incertezze delle prime ore circa i requisiti per la fruizione del nuovo esonero contributivo triennale, previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 118 a 124, L. 190/2014), in favore di quei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato nel periodo 01/01 – 31/12/2015, l’INPS fornisce i primi chiarimenti con la circolare n. 17/2015.
Misura
Il datore di lavoro privato che assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato è esonerato dal versamento dei contributi INPS per i successivi 36 mesi. L’esonero è fruibile nel limite massimo di € 8.060 per ogni lavoratore assunto e per ogni anno. Restano comunque dovuti i premi INAIL e i contributi INPS a carico del lavoratore (9,19%).
Requisiti
Il lavoratore, per poter essere assunto in modo incentivato, non dovrà aver avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti il nuovo contratto. Pertanto, chi ha avuto rapporti di lavoro a termine, parasubordinato o autonomo, potrà essere inserito in azienda portando con sé l’agevolazione contributiva a condizione che, tra l’azienda (anche sue controllate o collegate) e il lavoratore, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità, non sia intercorso nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Come per qualsiasi altra forma di agevolazione, la stessa è preclusa a quei datori di lavoro non in regola con il DURC, con il CCNL, le disposizioni sul lavoro dei diversamente abili, le norme di sicurezza sul lavoro ecc.
Contratti esonerati
L’esonero, come già detto, andrà ad alleggerire gli oneri sociali dei datori di lavoro privati, compresi gli Enti Pubblici Economici ed escluse le PA di cui al D.lgs. 165/2001. Gli istituti contrattuali che consento la fruizione del beneficio sono, di norma, tutti quelli a tempo indeterminato:
• a tempo pieno;
• part-time;
• lavoro ripartito (a condizione che entrambi i coobbligati abbiano i requisiti soggettivi);
• rapporti di lavoro tra soci e cooperativa;
• somministrazione;
• dirigenziale.
Questione incremento occupazionale
All’indomani dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, molti commentatori si sono espressi circa la necessità che la nuova assunzione, per essere foriera di beneficio, dovesse determinare un incremento netto della forza lavoro aziendale, quantificabile mediante il conteggio delle ULA (unità lavorative annue). La circolare INPS sembra sconfessare tale convinzione in quanto la nuova misura si applica alla generalità delle aziende, prescindendo dal settore d’attività e dall’ubicazione geografica.  In tale ottica la norma è inidonea a determinare un vantaggio circoscritto solo a determinati soggetti e pertanto non riconducibile alle previsioni dell’art. 107 TFUE.
Conclusioni
Così come rappresentata dall’INPS, la misura potrebbe favorire nuova occupazione soprattutto per i datori di lavoro operanti nelle regioni del centro-nord i quali, diversamente dalle agevolazioni previste dalla legge n. 407/90, che consentiva loro uno sgravio non superiore al 50% e necessitava di una anzianità di disoccupazione del lavoratore di almeno 24 mesi (circostanza difficilmente riscontrabile nell’economia del nord Italia), entro il limite annuo di € 8.060, vedrebbero azzerarsi l’esborso contributivo.

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