Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito applicativo dello split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l’inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.
A partire dall’1 gennaio scorso, infatti, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all’erario l’Iva, regolarmente addebitata in fattura.
Come chiarisce il documento di prassi, sono tenuti a applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa:
lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica
gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni.
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali
gli istituti universitari
le aziende sanitarie locali
gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Sono invece fuori dall’ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati (in quanto la natura pubblica è un requisito imprescindibile per l’applicazione della norma), delle aziende speciali e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività. Pagamento dell’Iva secondo le modalità ordinarie anche per gli Ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Arpa, gli Automobile club provinciali, l’Aran, l’Agenzia per l’Italia digitale, l’Inail e l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono infatti fini propri, ancorché di interesse generale.

Il fornitore (ma anche l’acquirente) potrà comunque verificare direttamente in rete la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico, consultando l’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Tale elenco anagrafico, precisa la circolare, non può però ritenersi esaustivo e, pertanto, qualora dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (articolo 11 della legge 212/2000).

La circolare precisa infine che non sono sanzionabili le violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della stessa, nell’incertezza dell’applicazione della norma.
Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’Iva a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia liquidato secondo le modalità ordinarie l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Se, invece, il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, sarà necessario effettuare una correzione ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione ricevuta.


Fonte: Agenzia Entrate

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