Ai fini redditometro, bisogna considerare la complessiva posizione reddituale del nucleo familiare tenendo conto del normale apporto di un genitore, soprattutto ove possieda un reddito elevato.
E’ quanto si ricava dalla pronuncia n. 569/3/14 dello scorso 5 maggio, con cui la Ctp di Firenze ha accolto il ricorso di un contribuente, annullando gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti.

L’Agenzia delle Entrate accertava sinteticamente il reddito di un contribuente con il c.d. redditometro (con moglie e figlia a carico) per gli anni 2007 e 2008: tra gli elementi presi in considerazione c’era un’autovettura, un camper (per cui venivano considerate sia le spese di mantenimento che le rate del finanziamento pagate negli anni accertati) ed un’abitazione con relativo mutuo.
Nei ricorsi proposti (poi riuniti per connessione) il contribuente eccepiva, tra l’altro, di aver ricevuto un aiuto economico dal padre per mille euro mensili, versati per la gran parte in contanti.
Tanto è bastato per convincere i giudici che hanno accolto i ricorsi ed annullato gli atti impositivi.
La Ctp, infatti, dopo aver sostenuto la natura di presunzione semplice dell’accertamento redditometrico (contrariamente all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che ravvisa invece una presunzione legale in quanto è lo stesso legislatore a riconoscere rilevanza alla disponibilità dei beni-indice di capacità contributiva), precisa come sia del tutto normale che il contribuente abbia ricevuto aiuti economici dal padre che godeva, tra l’altro, di un reddito di molto superiore a quello del figlio.
Nella valutazione del reddito disponibile, da confrontare con quello sinteticamente accertato, da sempre l’Agenzia delle entrate ha sostenuto la necessità di valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare (cfr. Circ. n. 49 del 2007). La difficoltà maggiore attiene alla delimitazione del concetto di nucleo familiare: secondo la giurisprudenza di legittimità si può fare utile riferimento innanzitutto “al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere, in tal caso, in base all’id quod plerumque accidit, il concorso alla produzione del reddito (quand’anche non necessariamente proporzionale) di quei soggetti (e solo di quelli)” (cfr. Cass. n. 17203 del 2006).
In via generale, posto che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la provenienza da familiari o da terzi dei redditi di cui egli abbia la disponibilità, si evidenzia come tale onere si configuri diversamente in relazione sia ai presupposti concreti del singolo accertamento sintetico (da redditometro o incremento patrimoniale) sia alla specifica provenienza (da familiari o da terzi) del reddito.
Laddove il reddito sia stato determinato induttivamente sulla base dei coefficienti previsti dal redditometro, il contribuente è ammesso a provare (non certamente il collegamento della spesa presunta con la relativa provvista finanziaria, il che sarebbe da considerare una probatio diabolica, ma) la disponibilità di redditi da parte di familiari o di terzi di ammontare tale da giustificare la capacità contributiva induttivamente espressa da beni-indice di capacità contributiva a disposizione del contribuente. La Ctp si è spinta oltre, considerando rilevanti anche gli apporti di un familiare non convivente che, forse, vista l’entità degli stessi, avrebbero dovuto essere prudenzialmente tracciati.

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