'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'Azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL e viene riconosciuto:
nei primi due anni di attività nella misura del 15% , in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
trascorsi i primi due anni dall'inizio dell'attività (quindi Aziende operanti dal 1° gennaio 2013) nella misura sotto riportata a condizione, appunto, che nell'anno 2014, siano stati effettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in aggiunta a quelli minimi.
L'entità della riduzione, inversamente proporzionale al numero dei lavoratori - anno del periodo di riferimento, è determinata nella seguente misura:

LAVORATORI – ANNO

RIDUZIONE

Fino a 10 - 30%

Da 11 a 50 - 23%

Da 51 a 100 - 18%

Da 101 a 200 - 15%

Da 201 a 500 - 12%

Oltre 500 - 7%

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario che nell'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, siano stati effettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione infortuni e igiene del lavoro , in aggiunta a quelli minimi, previsti dalla normativa in materia.

Ad ogni intervento viene dato un punteggio, in base alla rilevanza, e per poter accedere allo sconto è necessario aver effettuato, tra quelli previsti nel modulo di domanda INAIL , interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Modalità di invio e requisiti necessari per poter usufruire del beneficio

Entro il 28 febbraio 2015 devono essere presentate le domande, in modalità esclusivamente telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito dell'Istituto (www.inail.it).
Poiché il 28 febbraio 2015 cade di sabato, l' adempimento può essere effettuato entro il 2 marzo 2015, primo giorno lavorativo successivo.

Per poter fruire della riduzione del tasso di tariffa INAIL è necessario che, al momento della concessione del beneficio, le Aziende siano in possesso dei seguenti tre requisiti imprescindibili:

applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
inesistenza a carico del datore di lavoro o del responsabile all'uopo delegato, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali , definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, delle CASSE EDILI.
Ricordiamo inoltre che:

l'istanza, presentata alla competente sede territoriale dell' INAIL , entro il 28 febbraio 2014, deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste nella modulistica;
il provvedimento adottato dall' INAIL, adeguatamente motivato, è comunicato alle Aziende con Posta Elettronica Certificata entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda;
la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda (quindi per il 2015) e sarà recuperata nella regolazione del premio 2015 (in sede di autoliquidazione del prossimo anno 2016);
la domanda deve essere presentata, per tutte le posizione assicurative territoriali (PAT) afferenti alla stessa unità produttiva. In caso di Aziende con più unità operative, le relative domande devono essere compilate tenendo conto dell'ubicazione delle medesime unità operative in relazione alle sedi INAIL competenti.
L'invio avviene online all'indirizzo http/www.inail.it, su modelli OT/20 per la richiesta di riduzione del tasso di tariffa nel primo biennio di attività e OT/24 per la richiesta di riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività, modelli che trasmettiamo unitamente agli allegati e alle istruzioni (il tutto qui allegato);
l' INAIL, qualora accerti la mancanza dei presupposti per il diritto alla riduzione del tasso, anche in un momento successivo all'accoglimento della domanda, procederà all'annullamento dello sgravio concesso richiedendo l'integrazione dei premi indebitamente non pagati, comprensivi di sanzioni ;
il legale rappresentante dell'Azienda è responsabile (anche penalmente) delle dichiarazioni rese nell'istanza.

0 commenti:

 
Top