Domanda
Nel caso di una Societa' di capitali, S.r.l. commercio settore servizi, che vorrebbe inserire nel proprio organico uno dei consiglieri della societa' con carica e' triennale. L'apporto lavorativo del consigliere non e' configurabile come attivita' professionale, non puo' essere inquadrato come dirigente e ovviamente non puo' essere gerarchicamente considerato un sottoposto; inoltre, la decadenza dalla carica dovrebbe essere ricollegabile al rapporto instaurato. Quale e' a vostro parere l'inquadramento più corretto da adottare?

Risposta
A quanto risulta dal quesito, il caso prospettato riguarda l'inquadramento di un socio di s.r.l. operante nel settore terziario che dovrebbe svolgere in futuro, oltre agli attuali compiti legati alla carica di amministratore, anche attività di lavoro (non subordinato) a favore dell'azienda per concorrere, attraverso la sua diretta collaborazione operativa, alla realizzazione degli scopi sociali.

Premesso che la soluzione da adottare in concreto non può che discendere da un'attenta analisi delle caratteristiche dell'attività che sarà esercitata nel contesto aziendale, a tratto generale possono solo essere richiamate le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti Inps, se l'attività del socio viene svolta in misura "prevalente" (cfr. art. 1, c. 208, L. n. 662/1996, come interpretato autenticamente dall'art. 12, c. 11, D.L. n. 78/2010). Per converso non può escludersi che l'obbligo non insorga ove l'attività risulti invece marginale e saltuaria, soprattutto in presenza di un organico aziendale che assicuri di per sé il regolare funzionamento del normale ciclo produttivo.


Fonte: IPSOA

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