Domanda
Una società considerata di comodo per perdita sistemica nel triennio 2009-2011 ha prodotto istanza di interpello inteso alla disapplicazione della norma. L'Agenzia Regionale ha respinto l'istanza non ritenendola adeguatamente documentata. Si richiede se non uniformandosi alla norma e quindi disapplicandola, la società possa comunque far valere le proprie ragioni presso gli organi di giustizia tributaria allorchè l'Ufficio accerterà le maggiori imposte e le indebite compensazioni Iva e se l'interpello è comunque condizione necessaria per promuovere la controversia presso gli organi di giustizia tributaria così come viene ritenuto dall'agenzia nella fattispecie delle società di comodo (C.M. 25/E/2007).

Risposta
La disciplina delle società di comodo si è accresciuta, attraverso la Manovra di Ferragosto 2011, di ulteriori presunzioni di non operatività. Con riferimento al quesito del gentile lettore occorre rilevare che sull'argomento la Corte di Cassazione si è interessata con diverse pronunce, tra la quali spicca sicuramente la n. 23731 del 21 dicembre 2004; i giudici di legittimità sulle società di comodo hanno riconosciuto che il diniego di disapplicazione di una legge anti-eleusiva da parte del Direttore regionale delle Entrate, cosi come prevista dall'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, è da qualificarsi come atto definitivo in sede amministrativa e recettizio, con immediata rilevanza esterna, così come definito dal Decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259, emanato per l'attuazione delle previsioni del comma 8 dell'art. 37-bis.

La Corte di Cassazione ha affermato che il "diniego di disapplicazione" è da qualificarsi come un'ipotesi di "diniego di agevolazione", pertanto esplicitamente individuato dall'art. 19, comma 1 lettera h), del D.Lgs. n. 546/1992, che consente l'individuazione della ricorribilità in concreto del provvedimento di diniego, attraverso l'impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie, escludendone chiaramente la potenziale attribuzione ad altre giurisdizioni .

La fattispecie sottoposta alla giurisdizione tributaria ricomprende tutti i diritti soggettivi del contribuente, essendo a cognizione piena, estendendosi quindi al merito della intera pretesa, non limitandosi agli interessi legittimi coinvolti ed alla mera illegittimità dell'atto di diniego.

Si ritiene, pertanto, che il percorso corretto da seguire sia quello indicato dalla circolare 25/E del 4 maggio 2007, dell'Agenzia delle Entrate.


Fonte: IPSOA

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