La circolare n. 4/E del 6 marzo chiarisce la portata applicativa delle norme contenute nei decreti "crescita" (Dl n. 83/2012) e "crescita-bis" (Dl n. 179/2012), finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese sul mercato dei capitali.
L'obiettivo è realizzato attraverso vari strumenti.
In particolare, con riguardo alle cambiali finanziarie, si offre la possibilità alle imprese non abilitate a emettere obbligazioni l'opportunità di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto a quello bancario.
Dal punto di vista civilistico, ora, le cambiali finanziarie possono avere scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione ed essere emesse da tutte le società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Possono essere emesse anche in forma dematerializzata e, solo in tal caso, sono esenti dall'imposta di bollo.

Per effetto dell'intervento della norma fiscale, l'imposta sostitutiva nella misura del 20% si applica anche agli interessi e altri proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, nonché alle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle altre società.
L'imposta sostitutiva, in luogo della ritenuta, si applica agli interessi derivanti dai titoli emessi a partire dal 26 giugno 2012.
Rimane invece applicabile la ritenuta nella misura del 20% sugli interessi delle obbligazioni (e titoli similari) e delle cambiali finanziarie non quotate emesse da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

La norma, poi, ha modificato il regime di deducibilità degli interessi corrisposti dalle imprese emittenti.
In particolare, si prevede che agli interessi corrisposti sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e titoli similari, negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, emesse da società con azioni non quotate, si applicano esclusivamente i limiti di indeducibilità di cui all'articolo 96 del Tuir.
Diversamente, nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, la predetta agevolazione si rende applicabile soltanto nell'ipotesi in cui i titoli siano detenuti da investitori qualificati, i quali non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Nella circolare vengono forniti chiarimenti circa la documentazione e gli adempimenti richiesti ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte della società emittente.

In merito alle obbligazioni partecipative subordinate emesse da società non quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la norma definisce le caratteristiche che tali titoli devono possedere per essere qualificate come obbligazioni.
Relativamente agli aspetti fiscali, nell'ipotesi in cui l'emissione di obbligazioni partecipative preveda anche una clausola di subordinazione e il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile di esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente.
Tale previsione normativa, che è finalizzata al rafforzamento patrimoniale dell'impresa emittente, si applica a condizione che i suddetti titoli siano stati sottoscritti da investitori qualificati, che non detengano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La norma consente, inoltre, all'emittente di dedurre, in sede di determinazione del reddito d'impresa, anche la remunerazione di tali titoli collegata ai risultati economici della medesima società.

Da ultimo, si fa presente che è stato modificato il regime fiscale delle obbligazioni di progetto ("project bond") emesse dalle società appositamente costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato.
Ai fini fiscali, gli interessi dei project bond sono ora soggetti allo stesso regime previsto per i titoli del debito pubblico.
E', inoltre, stabilito che l'impresa emittente deduce gli interessi derivanti dalle medesime obbligazioni di progetto indipendentemente dal tasso di rendimento assicurato.
Ai fini delle imposte indirette, si prevede che le garanzie prestate, in relazione alle emissioni dei project bond, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il descritto regime fiscale si rende applicabile, per tutta la durata del prestito obbligazionario, ai project bond emessi nei tre anni successivi al 26 agosto 2012.


Fonte: Agenzia Entrate

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