Domanda
Soggetto cittadino italiano residente in Italia eredita da genitore svizzero residente in Svizzera e deceduto nel luglio 2010 in Svizzera, una somma di denaro superiore a 50.000EUR. In Svizzera viene presentata denuncia di successione e il denaro viene depositato in titoli e c/c svizzeri. Ora l'erede deve per necessità familiari bonificare dalla banca svizzera alla banca con sede italiana nel c/c a lui intestato parte del denaro (circa 30.000 EUR) avuto in eredità. Premesso che l'erede ha presentato il mod. 730/2011 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2010, si chiede: assieme al 730/2011 doveva presentare anche il mod. RW e quali sezioni dovevano essere compilate? Per il trasferimento di denaro che avverrà quest'anno tramite banca deve essere presentato il quadro RW e quali sezioni devono essere compilate? Ci sono altre comunicazioni da fare a qualche altro ufficio?

Risposta
Sono soggetti agli obblighi sul monitoraggio fiscale, di cui al D.L. 167/1990, (in altre parole alla compilazione del modulo RW) le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Più in dettaglio, come riportato nelle istruzioni di compilazione del modulo RW di Unico 2011:
- nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.
Inoltre, si legge che le sezioni II e III vanno compilate anche se gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Pertanto, venendo al caso prospettato, sulla base delle predette regole le risposte sono le seguenti:
- il contribuente, nel 2011, assieme al 730/2011 doveva presentare anche il mod. Unico, compilando, oltre al frontespizio, il quadro RW, sez. II per indicare la consistenza del c/c svizzero al 31/12/2010 (50.000 euro) e la sez. III per indicare il trasferimento, estero su estero, della somma ricevuta in eredità dal conto del decuius a quello proprio (50.000 euro);
- per il trasferimento di denaro che avverrà quest'anno tramite banca deve essere presentato il modello Unico 2012, compilando il quadro RW, Sez. II per indicare la consistenza del c/c al 31/12/2011 (20.000 euro) e Sez. III per indicare il trasferimento dall'estero all'Italia (30.000 euro);
- oltre alla compilazione del quadro RW, a carico del contribuente non ci sono altre comunicazioni da fare (infatti, ulteriori ed eventuali adempimenti e segnalazioni valutarie sono a carico dell'intermediario che effettua l'operazione).


Fonte: IPSOA

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