L’utilizzo delle movimentazioni bancarie, ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, del Dpr n. 633 del 1972 e dell’art. 32, primo comma, n. 7) del Dpr n. 600 del 1973, costituisce una presunzione legale relativa e non una presunzione semplice. Pertanto, ricorrendo i presupposti indicati dalla norma, vale a dire la riferibilità delle movimentazioni bancarie al contribuente, spetta a quest’ultimo l’onere della prova contraria, dando dimostrazione che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. La prova contraria investe tutti i versamenti e prelevamenti oggetto di contestazione e può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e tali da prevalere sulla suddetta presunzione legale.

Sentenza n. 25502 del 30 novembre 2011 (udienza 20 settembre 2011)

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