La tenuta formalmente corretta della contabilità non costituisce una causa ostativa all’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del DPR n. 600 del 1973, in presenza di comportamenti palesemente antieconomici posti in essere. Al riguardo, l’utilizzo di percentuali di ricarico anormalmente basse sulle merci vendute, così come un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, sono indice di condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 39, cui corrisponde, in materia di IVA, il DPR n. 633 del 1972, art. 51, a meno che il contribuente non dimostri l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate, con il conseguente spostamento dell’onere della prova in capo a quest’ultimo.

Sentenza n. 26167 del 6 dicembre 2011 (udienza 6 luglio 2011)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. ADAMO Mario – Est. TERRUSI Francesco
Accertamento analitico-induttivo – Tenuta formalmente corretta della contabilità – Comportamenti antieconomici – Dimostrazione contraria - Onere della prova a carico del contribuente

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