Sono cittadino extracomunitario residente in Italia. Per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (coniuge e figli), quali documenti sono necessari?

I cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir), possono attestare lo status di familiare con: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2008, ha chiarito che, per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia, il lavoratore extracomunitario può documentare il legame familiare mediante certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Analogamente, il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, può documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.


Fonte: Agenzia Entrate

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