Il rimborso Iva sull’acquisto o sull’importazione di beni ammortizzabili è legato alla proprietà giuridica del cespite e alla sua teorica ammortizzabilità. Di conseguenza, la società di leasing (concedente) è l’unica ammessa alla procedura. Anche se, adottando i principi contabili internazionali, non rileva più il bene nell’attivo dello stato patrimoniale e non procede al suo ammortamento.
Questo l’importante chiarimento arrivato con la risoluzione n. 122/E del 13 dicembre.

Il rimborso Iva
La norma base sul rimborso Iva è l’articolo 30 del Dpr 633/1972, secondo cui può essere richiesta - totalmente o parzialmente - la “restituzione” dell’eccedenza d’imposta di importo superiore a 2.582,28 euro, relativa – fra l’altro – all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.
Alla base della previsione, l’esigenza di evitare un aggravio dell’esposizione finanziaria agli operatori che effettuano investimenti in beni ammortizzabili, aprendo loro la strada a un recupero più veloce dell’Iva.

I beni ammortizzabili e le problematiche legate allo Ias 17
Riferimento per l’individuazione dei beni ammortizzabili sono sempre state le norme previste per le imposte sui redditi.
E qui sorgono i problemi. Almeno per quanti applicano gli Ias/Ifrs, che – per i leasing “finanziari – impongono rilevazioni differenti da quelle tradizionalmente contemplate dalla tradizione contabile italiana. Il bene trova, cioè, spazio solo nel bilancio del locatario, che provvede anche ad ammortizzarlo. E allora? Soprattutto alla luce della derivazione rafforzata, introdotta con la modifica dell’articolo 83 del Tuir, le società di leasing Ias adopter - che nell’attivo rilevano il credito verso l’utilizzatore e non l’immobilizzazione da ammortizzare - possono richiedere il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto del cespite poi concesso in locazione finanziaria?

La risposta dell’Agenzia
Come anticipato, l’Agenzia ha puntualizzato che il riconoscimento, ai fini Ires, della rappresentazione contabile Ias/Ifrs non influenza la disciplina Iva. Il rimborso del tributo spetta a chi ha effettuato l’investimento e che, altrimenti, recupererebbe il tributo nel corso degli anni, con il conseguente aggravio della posizione finanziaria, di cui si è detto.

Del resto, già in precedenti interventi di prassi, l’Amministrazione finanziaria aveva messo in evidenza che, ai fini del rimborso, occorre che:
il bene sia solo suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento (risoluzione 13 febbraio 1983, n. 353998)
si sia verificato l’effetto traslativo della proprietà.

Da qui la conclusione, per cui il diritto a poter chiedere il rimborso spetta “esclusivamente alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto di leasing”.


Fonte: Agenzia Entrate

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