Desidero sapere se l’indicazione del prodotto semplicemente come “omeopatico” o con dicitura abbreviata è valida ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto di medicinali.

Per beneficiare della detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la quantità del prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario del prodotto. I documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma indicano la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare, riguardo alle indicazioni “omeopatico”, il Dlgs 219/2006 qualifica omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”. Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti omeopatici, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco, equivalgono alla menzione per esteso di tali termini.
Analogamente, la dicitura ticket soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.


Fonte: Agenzia Entrate

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