Nel caso in cui il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso sia diverso rispetto al quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento indebito, l’ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso va individuato in base al domicilio fiscale dell’epoca in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. In tal modo, l’ufficio chiamato a ricevere e esaminare l’istanza di restituzione coincide con quello competente a gestire l’accertamento e il controllo sulla relativa annualità. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 123/E del 13 dicembre, confermando tesi e operato di una sua direzione regionale.

La dr che ha chiesto consulenza, in effetti, si è sempre comportata nel modo descritto, ma la struttura centrale dell’agenzia ha ritenuto importante chiarire il senso di due documenti di prassi che potrebbero far sorgere alcuni dubbi sull’argomento. Nelle risoluzioni 123/2002 e 25/2008, infatti, era stato detto che la competenza a gestire le istanze di rimborso (articolo 38, Dpr 602/1973) spetta “all’ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa” ma, in tutte e due le occasioni, le ipotesi poste all’esame degli esperti del Fisco non riguardavano il caso della variazione “nel tempo” del domicilio fiscale del contribuente.

Pertanto, in accordo con la propria dr, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la valenza delle norme che conducono dritte alle affermazioni contenute nella risoluzione 123/E di oggi. Si tratta dell’articolo 31, del Dpr 600/1973, secondo cui il controllo delle dichiarazioni, la vigilanza sull’osservanza degli adempimenti fiscali, l’applicazione delle eventuali relative sanzioni, tocca all’ufficio nella cui circoscrizione è “il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata” e, in tema di rimborsi, l’articolo 38 del Dpr 602/1973. Tale disposizione stabilisce che l’ufficio al quale presentare la relativa istanza, entro 48 mesi dalla data del pagamento, è “l’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento”. Naturalmente, ora l’ufficio territoriale delle Entrate.


Fonte: Agenzia Entrate

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