Con la causale contributo "ACIM", di nuova istituzione, le imprese con più di quindici dipendenti ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, che non possono garantire il reimpiego a tutti i lavoratori, potranno versare all'Inps, tramite F24, l'anticipo sulle somme da corrispondere per accedere alla procedura di mobilità (articolo 5, comma 4, legge 223/1991). È quanto previsto dalla risoluzione 129/E del 22 dicembre.


Si ricorda che, in base all'articolo 4 della legge 223/1991, le imprese che avviano la procedura di mobilità, sono tenute a inviare alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria, una comunicazione contenente i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza, le ragioni per cui non possono adottare misure alternative, il numero e il profilo professionale dei dipendenti, i tempi del programma di mobilità e le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del programma medesimo.

Alla comunicazione devono, inoltre, allegare copia della ricevuta del versamento all'Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti, a titolo di anticipazione sull'importo totale: "Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale" (articolo 5, comma 4, legge 223/1991).

La causale "ACIM", denominata "Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità", consente dunque il versamento dell'anticipo delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, legge 223/1991.
La causale va esposta nella sezione "Inps" del modello F24, nel campo "causale contributo". Nella stessa sezione si deve indicare il codice della sede Inps competente, la matricola del contribuente, oltre al mese e anno di riferimento.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top