Domanda
Quali sono le conseguenze della revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte di un'amministrazione pubblica?

Risposta
Il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, all'art. 21 stabilisce che "in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può (..), previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo". Per la legittimità della suddetta revoca, in altre parole, occorre che sussistano i presupposti di fatto della responsabilità dirigenziale (mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanze di direttive, illeciti disciplinari) e che questi raggiungano una soglia di apprezzabile gravità tale da essere proporzionale alla più radicale misura della revoca dell'incarico. Quanto alle conseguenze della revoca illegittima dell'incarico dirigenziale si sono affermati in giurisprudenza due differenti orientamenti. Una parte minoritaria e ormai superata della giurisprudenza era solita ritenere che in caso di illegittima revoca di un incarico dirigenziale, il destinatario di essa non avrebbe avuto diritto ad essere reintegrato, ma l'unico strumento di tutela sarebbe stato quello risarcitorio. Sul punto sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1 dicembre 2009, n. 25254) le quali hanno definitivamente stabilito che "la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici non è quella dell'art. 2118 c.c., propria dei dirigenti privati, ma segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica impiegatizia, con la conseguenza che l'illegittimità del recesso comporta gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 Statuto dei lavoratori.". Conseguentemente la Corte di legittimità ha ritenuto che dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente pubblico per motivi inerenti alla responsabilità dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione (cfr ex multiis Cass., sez. lav., 1 febbraio 2007, n. 2233; Cass., sez. lav., 20 febbraio 2007, n. 3929; Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677).


Fonte: IPSOA

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