Domanda
Puo' il Comune affidare direttamente alla locale Pro Loco la gestione diretta dei servizi turistico-culturali dal 2012 al 2016 senza alcuna gara di appalto? Premesso che: a) il Piano Finanziario presumibile dell'intero pacchetto dei servizi supera annualmente la somma di Euro 100.000,00 (I.V.A. compresa); b) l'intervento del Comune a favore della Pro Loco, a fronte dei servizi forniti è quantificato annualmente in Euro ... ... ... (I.V.A. compresa), da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura da parte della stessa Associazione; c) le entrate derivanti dalle visite, vendite di gadgets e di prodotti tipici, ecc., rimangono interamente alla concessionaria.



RispostaAndrea FacconGiova preliminarmente ricordare che le Associazioni Pro Loco sono Enti associativi di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale.
Il Comune può stipulare con questi Enti Convenzioni che prevedono forme di affidamento diretto di servizi turistico-ricreativi e culturali, regolando, se del caso, la concessione in uso a titolo gratuito di spazi pubblici e il rimborso di spese e/o l'erogazione di contributi strumentali e coordinati all'erogazione ai terzi di servizi (art. 7, L. 11-08-1991, n. 266; la stipula della Convenzione può trovare un titolo di legittimazione ulteriore anche nella partecipazione dell'Ente Locale all'Ente Pro Loco: arg. dall'art. 113-bis, comma 3, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267).
La soluzione dell'affidamento diretto mediante Convenzione all'Associazione Pro Loco presuppone, peraltro, che l'attività oggetto della Convenzione non sia qualificabile come vero e proprio appalto di servizi ovvero come concessione di servizi pubblici, in cui si prevede, rispettivamente, l'erogazione di un vero e proprio corrispettivo da parte del Comune-appaltante ovvero forme di remunerazione degli investimenti mediante acquisizione dei proventi della gestione.
L'affidamento di un appalto o di una concessione a terzi, che postula la natura imprenditoriale dell'attività demandata all'appaltatore o al concessionario, deve sempre essere oggetto di affidamento mediante modalità concorrenziali - più o meno strutturate - che consentano di sollecitare adeguatamente la presentazione di offerte da parte degli operatori economici presenti sul mercato (art. 2, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i.).
Laddove, pertanto, il Comune intenda affidare un vero e proprio servizio all'esterno - nelle forme dell'appalto o della concessione - la soluzione della procedura di gara si palesa come ineludibile.
I servizi culturali e turistici rientrano nell'Allegato II B al D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i. (v. T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. III, 6 maggio 2010, n. 6406) e il loro affidamento è regolato dagli artt. 20 e 27, del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 cit., laddove l'affidamento a terzi configuri un appalto di servizi, ovvero dall'art. 30, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, laddove l'affidamento a terzi configuri una concessione di servizio pubblico, norme che impongono di scegliere il contraente mediante l'esperimento di una gara, sia pure nelle forme della procedura negoziata.
Nel caso di specie, la necessità o meno della gara per l'affidamento a terzi dipende, dunque, dalla qualificazione dell'oggetto dell'affidamento - le prestazioni rese al Comune e/o agli utenti dei servizi - e, soprattutto, dell'"intervento del Comune a favore della Pro Loco".


Fonte: IPSOA

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