Domanda
La sanatoria delle liti pendenti al 1.5.11 comprende anche i procedimenti per i quali fosse ancora pendente il termine per accedere ai gradi di giudizio superiori al primo alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo (4.7.11) inserendo altresì l'ipotesi di inammissibilità del ricorso presentato. Si chiede se possa rientrare nella sanatoria il seguente caso. E' stata emessa sentenza in primo grado per "cessata materia del contendere" in quanto intervenuta conciliazione (extra) giudiziale a valori di accertamento pieni, provocata dalla inammissibilità del ricorso (ritardo nella costituzione presso la CTP). A seguito di ciò il ricorrente ha sottoscritto la conciliazione chiedendo la rateazione degli importi dovuti ed ha versato la prima rata ma non ha fornito (sinora) la garanzia obbligatoria. Di fatto le parti alla data del 4.7.11 avrebbero ancora potuto impugnare in CTR la sentenza di primo grado. Si ricorda che in adesione la mancata consegna della garanzia all'ufficio non consente la definizione.

Risposta
Il decreto legge n. 98/2011 ha previsto ancora una volta, dopo il condono fiscale del 2002, la possibilità di definire le liti pendenti con il Fisco: in particolare, l' art. 39, comma 12, stabilisce che il contribuente può beneficiare della definizione della lite, la cui parte avversa è costituita dall'Agenzia delle Entrate, laddove la lite sia pendente alla data del 1° maggio 2011.
Per effetto dell'art. 16 della L. n. 289/2002 si considerano, altresì, pendenti le controversie per le quali alla data del 1° maggio 2011 sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale, anche di inammissibilità, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa.
Tuttavia, al fine di poter accedere alla sanatoria, il contribuente deve effettuare il versamento delle somme dovute entro la data del 30 novembre 2011.
In sostanza, la definizione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta, entro la scadenza (30 novembre), e con la successiva presentazione della relativa domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2012.
Tutto ciò premesso, si rileva come nel caso di specie (in cui è stata emessa sentenza di primo grado per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione extragiudiziale per inammissibilità del ricorso), non essendo ancora decorso il termine per procedere all'impugnazione della sentenza di primo grado, e non avendo il contribuente provveduto a presentare all'Agenzia delle Entrate la garanzia richiesta con conseguente venir meno del perfezionamento della conciliazione, doveva considerarsi possibile la sanatoria ex art. 39 del D.L. 98/2011 mediante il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre u.s.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top