Niente ritenuta d’acconto e niente “spesometro” per i contribuenti che possono accedere al nuovo regime fiscale dedicato a giovani e lavoratori in mobilità. Appuntamento con l’Iva una sola volta l’anno, per i “vecchi minimi”.
Le indicazioni sono contenute in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, applicativi delle disposizioni introdotte dall’articolo 27 del Dl 98/2011, che ha sancito, a partire dal prossimo anno, l’addio al regime dei minimi.

Giovani e disoccupati
Il primo provvedimento fa il punto sul “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, destinato a quanti – fermi restando i vincoli, fissati dalla normativa istitutiva dei “minimi”, su limite di ricavi (30mila euro), assenza di dipendenti e collaboratori, niente esportazioni eccetera – inizino una “nuova” attività d’impresa o di lavoro autonomo dal primo gennaio 2012, o che l’abbiano cominciata dopo il 31 dicembre 2007.
Al riguardo, subito due chiarimenti:
per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa; non alla sola apertura della partita Iva
riguardo al requisito della novità, il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il “forfettino”. In questi casi, i benefici dureranno per la durata residua al completamento del quinquennio ovvero fino all’anno in cui cade il trentacinquesimo compleanno. In merito a quest’ultimo aspetto, il provvedimento precisa anche che il regime – lungo, naturalmente, il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e i quattro successivi – può durare in ogni caso fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e, quindi, potenzialmente anche oltre gli ordinari cinque anni.

Importante: chi per obbligo o per scelta esce dal regime (anche nel quinquennio o prima dei 35 anni), non può più rientrarvi.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi – spese, tutto conteggiato per cassa), è fissata al 5% e, come anticipato, il provvedimento ha previsto la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.

Per finire, gli adempimenti Iva. Oltre a quelli previsti dall’articolo 7 del Dm 2 gennaio 2008 (tra cui, la numerazione e la conservazione delle fatture, nonché la certificazione dei corrispettivi), il nuove regime di vantaggio non esonera i contribuenti, che vogliano effettuare acquisti intracomunitari, dalla richiesta di inserimento dell’archivio Vies. Al contrario, è previsto l’esonero dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”.

Vecchi minimi
L’articolo 27 del Dl 98/2001 ha anche previsto un’uscita soft dal regime dei minimi, per quanti, pur in possesso degli ordinari requisiti legati al volume d’affari, all’assenza di collaboratori e di esportazioni, alla non adozione di regimi speciali Iva eccetera – commi da 96 a 99 dell’articolo 1, legge 244/2007 – mancano di quelli necessari per l’accesso ai benefici introdotti a vantaggio di giovani e lavoratori in mobilità. Per questi contribuenti - destinatari del secondo provvedimento - restano comunque rilevanti semplificazioni, consistenti nell’esonero:
da registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva, nonché dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili (sempre che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire i dati in esso confluibili, ordinati in forma sistematica)
da liquidazioni e versamenti periodici (e acconto annuale) dell’Iva
dalla presentazione della dichiarazione Irap (imposta da cui sono esenti).

Per il resto, anche l’accesso a tale regime contabile agevolato – come a quello previsto per giovani e lavoratori in mobilità – non è precluso nel caso si sia optato per il regime ordinario (con la permanenza minima triennale) o per il “forfettino”.


Fonte: Agenzia Entrate

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