Arrivano le istruzioni operative su come affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari. Un'opportunità, a disposizione dei contribuenti che, dal 2012, saranno interessati dal cambio di aliquota sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria. Tutto, nel Dm del 13 dicembre.

Le nuove regole dal 1° gennaio 2012
Come anticipato, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie (escluse quelle relative a partecipazioni qualificate) si uniforma, attestandosi al 20 per cento. Questo significa, per la maggior parte dei proventi, un incremento del prelievo, ancorato - fino al 31 dicembre di quest'anno, al 12,5 per cento. Proprio per questo, il decreto legge "stabilizzazione e sviluppo" ha previsto, contemporaneamente, la possibilità, per i risparmiatori, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti - cioè, non ancora realizzati - su azioni (espressioni di partecipazioni non qualificate), obbligazioni, fondi comuni eccetera, al 12,5%, ottenendo, così, il riconoscimento fiscale dei valori "rivalutati" a fine 2011.

In sostanza - avendo presente che i guadagni di capitale si tassano "per cassa", cioè, quando si realizza effettivamente la vendita- il ragionamento a cui è chiamato il risparmiatore è il seguente:
titolo X in portafoglio, comprato a 70
al 31 dicembre vale 100.
Lascio le cose come stanno, tassando, cioè, l'eventuale plusvalenza quando venderò il titolo, con l'aliquota del 20%, oppure tasso al 12,5% il guadagno - seppur non ancora effettivamente realizzato - di 30, di modo che il costo del titolo (base per l'eventuale futura plusvalenza, ottenuta alla vendita, tassata al 20%) diventa 100?

I destinatari del decreto
Illustrato il contesto, vediamo cosa prevede il decreto.
Va rimarcato, per prima cosa, che l'affrancamento è possibile solo in relazione alle attività finanziarie possedute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale. Per queste, è possibile scegliere di sottoporre a tassazione, con aliquota del 12,5%, le plusvalenze latenti (al 31 dicembre 2011), su partecipazioni non qualificate (tipicamente, azioni e quote di partecipazioni in società commerciali), titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi, derivati eccetera (insomma, i redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle lettere c-bis a c-quinquies), nonché i guadagni maturati sulle quote di fondi comuni di investimento mobiliari e di Sicav (che, si ricorda, sono tassati non più sul "maturato" in capo al fondo, bensì sul "realizzato" in capo all'investitore).

Considerando che, se l'attività finanziaria è espressa in valuta estera, si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato al 31 dicembre 2011, per il calcolo della plusvalenza latente al 31 dicembre 2011, si assume:
nel caso di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile al 31 dicembre 2011
nel caso di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, cui l'attività finanziaria si riferisce, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima del 31 dicembre 2011, oppure di un'apposita relazione giurata di stima
nel caso di altri strumenti finanziari (non partecipativi), rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile al 31 dicembre 2011
nel caso di altri strumenti finanziari (non partecipativi), rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore al 31 dicembre 2011 risultante da apposita relazione di stima.

L'imposta sostitutiva (per tutti i redditi elencati nelle lettere da c-bis a c-quinquies dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) si applica sulle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi, realizzati entro il 31 dicembre 2011 e non ancora utilizzati in compensazione. Se tali componenti negativi risultassero superiori ai guadagni, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,5%, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.

Con l'opzione, il valore così, a seconda dei casi, determinato, prenderà il posto di quello originario "di carico".

Per fondi comuni e Sicav, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale si applica sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (tutto rilevabile dai prospetti periodici).

L'esercizio dell'opzione
L'opzione si esercita:
per i contribuenti in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), direttamente nel modello Unico 2012. Il 12,5% va versato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione
per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto. In tal caso, il prelievo è applicato dall'intermediario depositario e versato entro il 16 maggio 2012
per i contribuenti in regime amministrato, entro il 31 marzo 2012, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto, che poi applicherà e verserà l'imposta secondo le ordinarie modalità e gli ordinari termini previsti (entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è applicata la ritenuta).


Fonte: Agenzia Entrate

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