Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (vedi Il decreto “salva Italia” è in GU. La terapia fiscale in pillole, pubblicato su FiscoOggi il 7 dicembre) ha ultimato il suo percorso parlamentare ottenendo l’approvazione finale dall’Assemblea dei senatori. Numerose le modifiche apportate alle norme fiscali durante l’iter di conversione in legge.

Integrazione di norme su agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)
Al comma 1, quello che rende deducibile dal reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, vengono aggiunte due disposizioni tese a coordinare il nuovo regime con il precedente. Con il Dl 185/2008, era stata concessa la possibilità di sottrarre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”. Attraverso l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 2 del decreto “salva Italia”, sparisce il riferimento alla deducibilità “delle spese per il personale dipendente e assimilato” mentre, con l’1-ter, viene riproposta la versione “epurata” dell’articolo 6 del Dl 185/2008, con il solo richiamo alla “quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati”.
Le maggiori deduzioni Irap in favore di chi impiega a tempo indeterminato donne e/o giovani under 35 (ovunque in Italia e ancor più consistenti nelle aree depresse del Paese), previste dal comma 2, escono invece “indenni” dall’esame del Parlamento.

Bonus ristrutturazioni (art. 4)
Piccoli ritocchi sono stati apportati anche alle disposizioni, inserite nel nuovo articolo 16-bis del Tuir , che mandano a regime lo sconto del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie,. Tra questi, si segnalano l’estensione della detrazione Irpef anche agli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e, in riferimento alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, la specificazione che il bonus vale pure quando lo stato di emergenza è stato dichiarato prima dell’entrata in vigore della “manovra Monti”.
Per quanto riguarda, poi, l’altra popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili (prorogata per il 2012 e inglobata nel 36% dal 2013), nel testo emendato vengono accolte anche quelle relative alla sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

All’Inps una banca dati per i controlli Isee (art. 5)
Più dettagliate le indicazioni sui criteri di revisione per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). I nuovi parametri saranno disciplinati da un Dpcm (da emanarsi entro il 31 maggio 2012), con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità dell’indicatore della capacità patrimoniale e reddituale della famiglia sia in Italia sia all’estero. In pratica, viene specificato che i criteri di valutazione dovranno: considerare le quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Rafforzato, poi, il sistema di controllo. A un decreto interministeriale il compito di indicare ulteriori misure di contrasto agli abusi. Creata, a tale scopo, presso l’Inps, una banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all’Isee, dove confluiranno le informazioni inviate dagli enti erogatori relative ai beneficiari dei trattamenti di favore. Infine, una precisazione: i risparmi derivanti dalla norma dovranno essere riassegnati al ministero del Lavoro per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali.

Proroga della rateazione per debiti tributari (art. 10, commi da 13-bis a 13-terdecies)
Allungati i termini della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente. La dilazione può essere prorogata una volta sola, fino a 72 mesi, purché non sia intervenuta decadenza. La disposizione è applicabile anche alle rateazioni concesse fino al 6 dicembre scorso rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.
Niente più obbligo di prestazione della garanzia per accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni quando l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50mila euro. Vale anche per le rateazioni in corso al 6 dicembre 2011.
Infine, viene previsto che il contribuente, in caso di vendita di beni pignorati o ipotecati per debiti tributari, può provvedervi in prima persona; in tal caso, l’agente della riscossione interviene nell’atto di cessione e incassa direttamente il corrispettivo, rimborsando l’eccedenza rispetto al debito nei successivi dieci giorni.

Emersione della base imponibile (art. 11)
In base alle modifiche apportate, le sanzioni penali nei confronti di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in sede di accertamento tributario, si applicano solo se si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e Iva.
Per quanto riguarda l’obbligo in capo agli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni, viene previsto che il relativo provvedimento di attuazione delle Entrate venga emanato sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali e fissi adeguate misure di sicurezza per la trasmissione e la conservazione dei dati. Le informazioni, inoltre, dovranno essere utilizzate, tra l’altro, per elaborare, tramite procedure centralizzate, liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
Novità anche per i termini dell’attività di accertamento per il recupero delle somme non riscosse relative ai condoni 2003, che slittano di un anno, al 31 dicembre 2013.

Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti o portati sotto quel limite. Inoltre, in riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, non sarà applicata alcuna sanzione per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Inasprita, invece, quella per le violazioni riguardanti i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: è pari al saldo del libretto stesso.
Altra modifica riguarda l’innalzamento a 1.000 euro della soglia per i pagamenti per cassa delle Pa (originariamente la soglia era a 500 euro). Gli stipendi, le pensioni e i compensi di importo superiore a 1.000 euro devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici o tramite le carte elettroniche istituzionali.
Numerosi i ritocchi per la riduzione dei costi delle transazioni. In primo luogo, la convenzione fra Mef e Abi per concordare le caratteristiche di un “conto corrente di base” o di un “conto di pagamento di base” vede, ora, la partecipazione anche della Banca d’Italia, di Poste spa e delle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Tale convenzione dovrà essere stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La convenzione deve fissare le commissioni per i prelievi agli sportelli da banche diverse da quella del proprietario della carta. Fra i servizi offerti, una carta di debito gratuita e un conto corrente senza spese per le fasce di clientela socialmente svantaggiate. La commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con mezzi elettronici non può superare l’1,5%.

Imu scontata se ci sono figli (art. 13)
Nella disciplina della nuova imposta municipale sugli immobili è stata inserita per gli anni 2012 e 2013, relativamente all’abitazione principale, una maggiorazione della detrazione d’imposta, collegata ai figli minori di 26 anni che dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica in quell’appartamento. L’ulteriore sconto ammonta a 50 euro per figlio, fino a un massimo di 400 euro, da sommare alla detrazione “base” di 200 euro.
Due modifiche, poi, per i moltiplicatori catastali da utilizzare, per la determinazione della base imponibile, in riferimento agli immobili appartenenti al gruppo D. Fissato inizialmente a 60, passa a 80 per gli immobili di categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione), e, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a 65 per tutti gli altri.
Novità anche per i terreni agricoli. Il moltiplicatore sale da 120 a 130 per la generalità dei fondi, scende a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Da segnalare, infine, le modifiche in materia di fabbricati rurali. Le domande di variazione per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili, che andavano presentate entro il 30 settembre 2011, saranno considerate valide anche se presentate successivamente, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “salva Italia”.
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, invece, scatta l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Fino alla presentazione della domanda, l’Imu dovrà essere pagata basandosi sulle rendite di immobili simili già iscritti al catasto. Quando l’attribuzione della rendita sarà definita, i Comuni provvederanno all’eventuale conguaglio.

Tassazione di beni di lusso (art. 16)
Pioggia di modifiche per la disposizione che aumenta le imposte su auto potenti, barche oltre i 10 metri, elicotteri e aerei privati. Nell’ordine, viene inserito il comma 5-bis che esclude dal pagamento della tassa di stazionamento le unità da diporto con targa prova “nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto”. Ma le “aggiunte” più rilevanti sono costituite dai tre nuovi commi: 14-bis, 15-bis e 15-ter. Il primo prevede l’applicazione dell’imposta erariale annua anche sugli aeromobili privati “stranieri”, vale a dire non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, qualora sostino sul territorio italiano per più di 48 ore. Il secondo disciplina le sanzioni conseguenti al mancato o insufficiente pagamento della tassa, rimandando all’applicazione delle penalità stabilite dai Dlgs 471 e 472 del 1997. Il terzo modula l’imposta in funzione dell’anzianità del mezzo, in pratica il pagamento viene “tagliato” progressivamente in base alla data di costruzione. Pertanto, riguardo alle auto, l’addizionale è ridotta al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione nulla è dovuto. Riduzione progressiva prevista anche per le barche, ma in percentuali diverse: all’85, 70 e 55%, rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni.

Bollo, cambiano i valori (art. 19, commi da 1 a 5)
Rivisitata anche la norma che introduce il pagamento del bollo, su base proporzionale, pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 dal 2013, sui prodotti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi (tranne se di valore di rimborso complessivo non superiore a 5mila euro), anche non soggetti all’obbligo di deposito.
Il nuovo testo del Dl sostituisce i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, estendendo anche ai rendiconti dei libretti di risparmio postali l’applicazione del tributo fisso annuale di 34,20 euro già previsto per gli estratti dei conti correnti, prevedendo per le persone fisiche l’esenzione qualora il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5mila euro e innalzando a 100 euro l’imposta dovuta dai clienti diversi dalle persone fisiche. Le comunicazioni si intendono inviate almeno una volta l’anno, anche quando non previsto dal contratto; in caso di periodicità diversa, il bollo è rapportato al periodo rendicontato.

Imposta “speciale” per le attività finanziarie scudate (art. 19, commi da 6 a 12)
Per le attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale, l’imposta di bollo speciale diventa permanente nella misura del 4 per mille, aliquota che, per gli anni 2012 e 2013, sale rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille. L’importo da pagare è al netto di quanto già versato per effetto del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972. A differenza del testo originario, è specificato che soggette all’imposizione sono soltanto le attività finanziarie e non anche quelle patrimoniali. Modificata anche la disciplina di riferimento in caso di violazioni e contenzioso: messa da parte quella relativa all’Irpef, entrano in scena le disposizioni che regolano le imposte di bollo.

In cassa anche per casa e attività finanziarie fuori confine (art. 19, commi da 13 a 24)
Del tutto nuovi i commi dal 13 al 17, che inaugurano, dall’anno 2011, un’imposta dello 0,76% sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia. La base imponibile è rappresentata dal valore dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal contratto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato. Per evitare la doppia imposizione è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato il bene.
Sempre dal 2011, entra in scena l’imposta sul valore delle attività finanziari detenute oltrefrontiera (commi da 18 a 21). L’aliquota da applicare negli anni 2011 e 2012 è pari all’1 per mille del valore di mercato dell’attività, dal 2013 la percentuale sale all’1,5 per mille. Anche in questo caso è riconosciuto il credito d’imposta per l’eventuale patrimoniale versata nel Paese estero.
In entrambi le ipotesi, infine, si ricorre alla normativa Irpef per quanto riguarda i versamenti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Riallineamento partecipazioni (art. 20, comma 1-bis)
L’ultimo comma aggiunto alla precedente versione estende la disposizione relativa ai termini di pagamento a rate dell’imposta sostitutiva del 16% (“la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014”), dovuta per l’affrancamento fiscale dei maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie – limitatamente all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali – iscritti nelle partecipazioni, anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tali casi, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

Aumenta il contributo di solidarietà per le pensioni più elevate (art. 24, comma 31-bis)
Sale al 15% sulla parte eccedente i 200mila euro lordi annui il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. La norma originaria (articolo 18, comma 22-bis, Dl 98/2011) prevedeva che il contributo venisse applicato, dal 1° agosto 2011 e fino al 31dicembre 2014, nella misura del 5% per gli importi compresi tra i 90mila e i 150mila euro e del 10% per gli importi superiori a 150mila euro. A seguito della modifica contenuta nel Dl 201/2011, il contributo di solidarietà è rideterminato come segue:
5% per gli importi da 90mila a 150mila euro
10% per gli importi da 150mila a 200mila euro
15% per gli importi superiori a 200mila euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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