Le abilitazioni amministrative, la domanda di accatastamento per immobili non censiti, la ricevuta di pagamento dell’Ici. Sono alcuni dei documenti elencati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 2 novembre, per i quali è previsto l’obbligo di conservazione ed esibizione in caso di controllo sulle detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione.

Dopo le norme che hanno abolito gli obblighi di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e di indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011), semplificando, quindi, notevolmente gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute), il provvedimento di oggi fornisce, invece, l’elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.

Ecco la lista dei documenti:
abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un’abilitazione specifica)
domanda di accatastamento per gli immobili non censiti
ricevuta dell’Ici, se dovuta
delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici
dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri
fatture e ricevute delle spese sostenute
ricevute dei bonifici di pagamento.

Come accennato, il provvedimento recepisce la disposizione normativa che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo che si devono “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” (articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto interministeriale 41/1998, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera q), del Dl 70/2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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