Nella circolare n. 13 di ieri, Assonime illustra la disciplina dettata dalla legge n. 296/2006 in ordine all’applicazione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di apparecchi di telefonia mobile e di componenti di personal computer, anche alla luce dei chiarimenti resi in materia dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59/E/2010 e la risoluzione n. 36/E/2011.
Nello specifico, Assonime passa in rassegna:
-l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo in parola, ribadendo che lo stesso trova applicazione solamente nelle cessioni dei predetti beni che precedono quelle al consumatore finale;
-l’ambito oggettivo;
-la decorrenza del meccanismo in parola, evidenziando come lo stesso abbia trovato applicazione dallo scorso 1° aprile 2011.Oggetto di esame sono anche l’emissione di eventuali note di variazione nonché il regime sanzionatorio disposto per le violazioni dell’obbligo di inversione contabile sulle operazione in esame.

Nota bene Assonime ricorda che, nonostante l’Amministrazione finanziaria non abbia espressamente riconosciuto la possibilità di fare ricorso, laddove ne ricorrano le condizioni, all’istituto del ravvedimento operoso, lo stesso debba ritenersi comunque applicabile.


Fonte: IPSOA

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