Domanda
Cessato il rapporto di lavoro, non ho ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto. L'azienda ha cessato l'attività da un oltre un anno. Posso chiedere l'intervento del fondo garanzia istituito presso l'INPS anche se il datore di lavoro non è fallito?

Risposta
L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha stabilito che il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo Garanzia istituito presso l'INPS può avvenire soltanto in caso di apertura della procedura concorsuale (ad esempio fallimento) oppure "in caso di datore non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "qualora a seguito dell'"esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
La recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 7466 del 2007; n. 1178 del 2009; n. 15662 del 2010; n. 7585 del 2011) ha ritenuto che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980, consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad una azione nei confronti del Fondo di Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggetto al fallimento e l'esecuzione forzata si rilevi infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" deve quindi essere interpretata nel senso che l'azione prevista dalla legge n. 297 del 1982 (art. 2, comma 5), trova ingresso in tutti i casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, sia in considerazione delle sue condizioni soggettive sia per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Pertanto, il Fondo di Garanzia può intervenire nel caso in cui:
1) il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza, ma lo stesso pur assoggettabile al fallimento, in concreto non può essere dichiarato fallito per le esiguità del credito azionato. In tale caso operando la disposizioni del citato art. 2, quinto comma, della legge n. 297/1982, il lavoratore potrà conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione (Cass. n. 7585 del 2011);
2) il datore di lavoro pur assoggettabile a fallimento, in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno. In tal caso l'impresa deve essere considerata non soggetta a fallimento con conseguente operatività del citato art. 2, quinto comma, della legge n. 297/1982 (Cass. n. 7466 del 2007; Cass. n. 1178 del 2009; Cass. n. 17740 del 2010; circolare INPS 4 marzo 2010, n. 32).


Fonte: IPSOA

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