Il rilevante numero delle istanze di rimborso presentate(un milione), confermano come il tema della soggettività IRAP sia all’ordine del giorno anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010. Si tratta dei contribuenti che fanno i conti con l’evoluzione della giurisprudenza che continua a precisare i confini dell’applicabilità del tributo. Dopo i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i promotori finanziari, possono considerarsi dispensati dagli obblighi Irap anche i piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione (Sentenze n. 21122 – 21124 del 13 ottobre 2010 della Corte di Cassazione). Tuttavia, su quest’ultima categoria l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata ufficialmente.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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