Non decadono le agevolazioni fiscali applicate in occasione dell’acquisto di un fondo rustico comperato antecedentemente al 30 giugno 1996, quando la proprietà viene rivenduta o alienata o non più coltivata, dopo che siano trascorsi almeno cinque dal passaggio di proprietà.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 30 maggio, chiarisce i dubbi sull’applicazione dello sconto fiscale introdotto dalla legge 604/1954, e applicato fino a tutto il 2009, per favorire l’acquisto e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
La norma, più volte prorogata, prevede diminuzioni delle imposte di registro e ipotecaria e stabilisce che, per usufruire del beneficio, il terreno dove essere coltivato e non può essere rivenduto per cinque anni dal momento dell’acquisto. In caso contrario, decadendo i motivi dell’agevolazione, le imposte devono essere reintegrate in base al regime ordinario.

Il vincolo era diventato decennale con la legge 590/1965 (articolo 28, comma 1) per poi tornare a essere di cinque anni con il decreto legislativo 228/2001, articolo 11, comma 1.

È stata quest’ultima norma, o meglio, il comma 5 dello stesso articolo 11, a sollevare, nel tempo, incertezze interpretative, che hanno trovato la soluzione definitiva con la pronuncia 2060/2011 delle sezioni unite della Corte di cassazione, dalla quale prende le mosse la circolare odierna.

Il comma 5, infatti, ha esteso il vincolo “breve” quinquennale non soltanto agli atti stipulati dall’entrata in vigore del Dlgs 228/2001, ma “…anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il dubbio era quale fosse l’intervallo di tempo da rispettare nell’ipotesi di alienazione o vendita di un fondo acquistato prima del 30 giugno 1996 e ceduto “ante 30 giugno 2001”: in sintesi, in questo caso, il vincolo è decennale perché ricade nel periodo disciplinato dalla legge 590/1965 oppure no?

L’Agenzia si era espressa sull’argomento con la circolare 63/2007, sostenendo che il termine ridotto non operava se la rivendita fosse avvenuta prima del 30 giugno 2001. Secondo le Entrate, infatti, la norma del comma 5 aveva funzione transitoria, introdotta per semplificare l’avvio del nuovo regime e non per agevolare chi era nella condizione di decadere dalla facilitazione per non aver aspettato i dieci anni disposti dalla legge 590/1965.

Dopo varie pronunce, di orientamento diverso, si legge nella circolare 25/E, le sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute, come già detto, in modo definitivo, con la sentenza 2060/2011.
I giudici hanno preso in esame il caso di un fondo acquistato e affittato prima del 30 giugno 2001.

In conclusione, la sentenza, ricordando che il vincolo “ridotto” vale sia per tutti i contratti firmati dall’entrata in vigore del Dlgs 228/2001 – cioè dal 30 giugno 2001 – sia per quelli già stipulati a quella data “ma da meno di cinque anni (vale a dire dopo il 30 giugno 1996)”, ha precisato anche che la norma transitoria (comma 5, articolo 11, Dlgs 228/2001) “estende l’efficacia retroattiva del termine quinquennale a tutti gli atti posti in essere prima del 30 giugno 2001, senza alcuna condizione”. Decadenza quinquennale, quindi, anche se l’acquisto è precedente al 30 giugno 1996.

Una condizione c’è però, aggiunge la Cassazione: nel frattempo non deve essere stato emesso alcun atto impositivo definitivo di decadenza dal beneficio, sia perché il contribuente non ha presentato ricorso sia perché è stato emesso giudicato a favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia rivede, quindi, quanto sostenuto nella circolare 63/E del 2007 e dà il suo ok al vincolo quinquennale, invitando gli uffici “ad abbandonare la pretesa tributaria” nei casi in questione.


Fonte: Agenzia Entrate

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