Ai fini della confisca obbligatoria del veicolo prevista dall'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprieta' od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puo' assumere la forma del possesso o della detenzione, purche' non occasionali.
La Cassazione precisa il concetto di veicolo “appartenente a persona estranea al reato”, rilevante per escludere il sequestro e la confisca del veicolo condotto dal trasgressore chiamato a rispondere della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Secondo la Corte, ad inibire la confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore è l’”appartenenza” del veicolo a “persona estranea al reato”; mentre, di contro, per consentire il provvedimento ablativo è necessario che esso “appartenga” all’imputato.

A tal riguardo, comunque, ha precisato esattamente la Corte, il concetto di “appartenenza” utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei pubblici registri: infatti, tale termine deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene, che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendo solamente forme di dominio del tutto occasionali.

Nella specie, il sequestro preventivo a fini di confisca era stato adottato nei confronti di un autoveicolo di proprietà di un consorzio, condotto dal suo presidente, il quale era colui che era stato colto in palese abuso di sostanze alcoliche: la Corte ha condiviso la decisione, con le argomentazioni di cui si è detto, evidenziando che il tribunale aveva congruamente escluso il requisito della “estraneità”, ostativo al sequestro ed alla futura confisca, mettendo in luce il fatto che l’autoveicolo risultava “stabilmente detenuto” dal trasgressore, quale presidente del consorzio. Negli stessi termini, v. anche Cassazione, Sezione IV, 26 febbraio 2010, Messina.

Diversamente, si è espressa Cassazione, Sezione IV, 29 aprile 2010, Zanutel, che ha escluso la legittimità del sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore allorquando il veicolo appartenga ad una società, pur quando l’autore del reato sia il legale rappresentante di questa.

Infatti, si è sostenuto, la norma esclude la confiscabilità del veicolo e, pertanto, anche il sequestro preventivo ad essa finalizzato, ove il veicolo appartenga a persona estranea al reato: dalla natura sanzionatoria della misura ablativa discende, in ossequio ai principi di legalità e di personalità della responsabilità penale, che la confisca può colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi, non potendosi, per l’effetto, fondare la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano, nell’assenza dei presupposti di legge che possano giustificare tale responsabilità.

(Sentenza Cassazione penale 27/04/2011, n. 16553)


Fonte: IPSOA

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