Istituito, con la risoluzione 57/E del 24 maggio, il codice tributo per consentire alle banche di recuperare, tramite compensazione in F24 le imposte anticipate, derivanti dalle differenze temporanee relative a svalutazioni crediti, avviamento e altre attività immateriali, trasformate, negli esercizi in perdita, in crediti d’imposta. Il numero da inserire nel modello di pagamento unificato è 6834.

L’esigenza di predisporre un codice ad hoc nasce dalla previsione contenuta nell’articolo 2 (commi 55 e 57) del milleproroghe (Dl 225/2010) che, in vista del graduale passaggio al regime dei vincoli patrimoniali imposti agli istituti di credito da “Basilea III”, tende una mano alle banche interessate dalle regole stabilite dall’accordo internazionale.

Si ricorda che le nuove norme fissate dal Comitato per la supervisione bancaria, che comunque entreranno integralmente a regime nel 2019, prescrivono, fra l’altro, la misurazione del “patrimonio di qualità primaria” degli enti creditizi (il common equity, fissato per il 2013 al 3,5% delle attività ponderate per il rischio, fino ad arrivare al 4,5% nel 2015) al netto deideferred tax asset (franchigia del 10% esclusa), in ragione della loro natura di posta a credito solo “presunta” (in assenza di futuri redditi imponibili).
Una misura questa – operativa dal 2018 – con cui gli istituti di credito italiani son chiamati a fare i conti, partendo, però, da una situazione di “non parità” rispetto ai colleghi europei, avvantaggiati, ad esempio, dalla possibilità di dedurre le rettifiche di valore sui crediti integralmente, nell’anno di imputazione in bilancio.
Da qui, la previsione per cui, come detto, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché quelle relative all’avviamento e alle altre attività immateriali, il cui maggior valore è stato affrancato con pagamento di imposta sostitutiva, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della banca venga rilevata una perdita d’esercizio.

Il codice 6834 va riportato nella sezione “Erario”, colonna “Importi a credito compensati”, oppure tra gli “Importi a debito versati” se si tratta di riversamento del credito.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top