L’art. 172 del TUIR stabilisce due vincoli al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, entrambi riferite alla società che ha generato le perdite: “test di vitalità” e “limite del patrimonio netto”. Una volta verificato il primo requisito (basato sull’analisi dei ricavi e dei costi per il personale delle società), le perdite sono riportabili per un ammontare non superiore a quello del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del c.c. La Risoluzione n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 9 maggio 2011, è intervenuta sulla seconda limitazione, chiarendo che la locuzione “ultimo bilancio” deve essere interpretata quale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, anche se non approvato a tale data.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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